Case, agevolazioni per vendite e arredi

Immobili, detrazioni per ristrutturazioni e le nome per le coop edilizie.

Chiedilo al Centro filo diretto con il fisco. Detrazioni Irpef del 55 e 36 per cento, detrazione del 20 per cento per acquisto di arredi interni ed elettrodomestici, corretta compilazione del quadro ST del mod.
770 per gli enti statali, tassazione dei redditi di fonte estera per un soggetto residente in Italia e la base imponibile dell’Iva per l’assegnazione di alloggio da cooperativa edilizia, sono tra gli argomenti trattati in questo numero dalla rubrica dei quesiti curata dall’Agenzia delle Entrate.
Il consueto appuntamento del lunedì con il fisco che nasce da una iniziativa di collaborazione del nostro giornale con l’Amministrazione finanziaria per rendere il fisco più facile.
Consigli utili per i nostri lettori per evitare di commettere errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi.
Riportiamo di seguito le risposte ai quesiti, scelti tra quelli di maggiore interesse, formulati dai lettori ai funzionari dell’Agenzia martedì scorso chiamando alla nostra redazione al numero verde 800866051
.
Detrazione del 55% per porte interne  D.: La detrazione dall’Irpef del 55 per cento spetta per l’acquisto e il montaggio delle porte in legno interne a scomparsa?
R.: La sola sostituzione delle porte interne costituisce intervento di manutenzione ordinaria la cui spesa sostenuta non può fruire della detrazione del 55% (e neanche del 36%). Caso diverso se la sostituzione delle porte interne si rende necessaria a seguito di un più ampio intervento che comporti la variazione della struttura interna dell’immobile.
In questo caso, realizzando lavori che si configurano come manutenzione straordinaria, di cui alla lettera b) dell’articolo 31 della Legge 457/1978, le spese relative alla sostituzione delle porte interne possono fruire dell’agevolazione del 36 per cento.

Detrazione 36% dopo vendita immobile  D.: Un immobile sottoposto a ristrutturazione, le cui spese hanno fruito del beneficio fiscale del 36%, è stato venduto nel corso del 2008. E’ possibile godere delle detrazioni per l’anno 2008 e seguenti, o spettano al nuovo proprietario? In caso negativo, è possibile per il solo 2008 proporzionare in base ai giorni di possesso la quota di detrazione Irpef?
R.: La norma che disciplina le agevolazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie stabilisce che, nel caso in cui venga venduto l’immobile (a persona fisica) sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa, per le quote non utilizzate, viene trasferito al nuovo acquirente dell’immobile. Per stabilire chi possa beneficiare della quota di detrazione relativa all’anno in cui è intervenuta la cessione dell’immobile oggetto dell’agevolazione fiscale, è necessario individuare il soggetto che possiede l’immobile al 31 dicembre (Circolare n. 95/E del 12.05.2000). Nel caso prospettato, pertanto, le detrazioni spettano per intero al nuovo proprietario, escludendosi ogni possibilità di proporzionarle in base al periodo di possesso dell’immobile.

Deduzione contributi  fondo pensione  D.: Nel corso del 2008 sono stati trattenuti dal datore di lavoro (indicati in busta paga) 100 euro a titolo di contribuzione al fondo pensione. Inoltre, altri 300 euro di contributi sono stati versati dal datore di lavoro e indicati nel mod. CUD al punto 45, quindi non detratti in quanto direttamente versati al fondo. Detto importo non è stato indicato in busta paga e nemmeno soggetto a conguaglio. Si chiede di sapere, spetta questa ulteriore deduzione di 300 euro da far valere in dichiarazione dei redditi?
R.: L’importo indicato al punto 45 del modello CUD rappresenta l’importo dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, escluso dai punti 1 e 2, e quindi già considerati nella determinazione del reddito imponibile di lavoro dipendente. Di conseguenza, non possono essere ulteriormente dedotti in dichiarazione.

Detrazione Irpef  del 20% per arredi  D.: La detrazione del 20% per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici, collegata alla ristrutturazione dell’immobile per cui è stata regolarmente inviata la comunicazione di inizio lavori per fruire dell’agevolazione del 36%, spetta anche nel caso il pagamento sia effettuato mediante finanziamento del negoziante a tasso zero? Come si può conciliare tale modalità di pagamento con la necessità di effettuare il bonifico bancario per fruire della detrazione?
R.: L’art. 2 del DL 5/2009 ha introdotto una detrazione Irpef pari al 20% delle spese, sostenute e documentate, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe non inferiore ad a+), apparecchi televisivi e computer (ad esclusione di frigoriferi e congelatori), in favore dei contribuenti persone fisiche a condizione che, dal 1º luglio 2008, abbiano iniziato interventi di recupero edilizio su singole unità immobiliari residenziali e con riferimento ai quali abbiano fatto richiesta di fruire della detrazione del 36% mediante invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. Ove sussistano tali condizioni e sempreché le spese stesse siano sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, entro il limite massimo di spesa di 10.000 euro da ripartirsi obbligatoriamente in cinque rate annuali di pari importo, è riconosciuto un bonus fiscale pari al 20% delle spese per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione e di elettrodomestici, compreso apparecchi televisivi e computer. Le modalità di pagamento devono essere le stesse previste per ottenere la detrazione del 36%, cioè fatture pagate con bonifico bancario o postale. Pertanto, è necessario effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale, contenente causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o codice fiscale della ditta a cui il bonifico è indirizzato. Di conseguenza, ove si ottenga un finanziamento per l’esecuzione degli interventi agevolati, lo stesso finanziamento, in assenza di un pronunciamento specifico dell’Agenzia delle entrate, dovrà essere erogato tramite bonifico da effettuarsi in nome e per conto del soggetto finanziato al venditore dei mobili, altrimenti il beneficio fiscale non spetta.

L’Iva per l’acquisto della casa da cooperativa  D.: Il socio di cooperativa edilizia, assegnatario di alloggio da adibire ad abitazione principale, deve corrispondere l’Iva sul 70% del prezzo di acquisto, è vero?
R.: In caso di assegnazioni da parte delle cooperative edilizie di alloggi adibiti ad abitazione principale in favore dei propri soci, conformi alle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica, la base imponibile su cui applicare l’Iva è si costituita dal 70% del costo dell’alloggio, a condizione però che sia costruito su aree di proprietà e comunque fino a concorrenza dell’importo stabilito dal Comitato per l’edilizia residenziale (art. 3, comma 2, 3 e 4 del D.L. n. 90/1990 e l’art. 1 del D.L. n. 417/1991), per la parte eccedente non è prevista la riduzione della base imponibile.

Tassazione redditi  di fonte estera  D.: Un soggetto residente in Italia ha lavorato per meno di 183 giorni nel Regno Unito per una società residente all’estero. Devono essere dichiarati i redditi percepiti? Se si, dove, nel quadro RL?
R.: I soggetti residenti in Italia per la maggior parte del periodo di imposta devono dichiarare i redditi ovunque l’abbiano prodotti. I redditi derivanti dal lavoro effettuato all’estero vanno pertanto dichiarati in Italia utilizzando il quadro corrispondente alla categoria di reddito di cui trattasi. Se ad esempio il reddito deriva da un rapporto di lavoro dipendente andrà indicato nel quadro RC del modello Unico.

Compilazione quadro ST  mod. 770 semplificato  D.: Un Istituto scolastico pubblico deve compilare il quadro ST del mod. 770 semplificato 2009? Inoltre, quale procedura occorre avviare per effettuare il recupero di una ritenuta erariale versata in eccesso nell’anno finanziario 2008?
R.: In riferimento al primo quesito, le istruzioni del prospetto ST del mod. 770/2009 indicano che lo stesso non deve essere compilato dalle amministrazioni dello stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.
Per il secondo quesito, il recupero di una ritenuta erariale versata in eccesso nel 2008 può essere recuperata in compensazione dal 1º gennaio 2009, con il modello F24 utilizzando i codici tributi 6781 (ritenute lavoro dipendente) o 6782 (ritenute lavoro autonomo).

A cura dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Abruzzo.
Hanno collaborato: G. Imparato, A. Di Ottavio, R. Mucci.