STATO-REGIONI

Legge sul Bilancio, Regione Abruzzo bocciata sui sottotetti

Il Consiglio dei ministri impugna la norma 'Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024- 2026" relativa alla proroga sull'abitabilità di un anno

ROMA. Bocciata, per il momento, la legge che accompagna le manovre per la redazione del  bilancio della Regione Abruzzo. Lo rende noto Palazzo Chigi al termine della riunione del Consiglio dei ministri. In sostanza la Regione sarebbe andata al di là dei propri obblighi legislativi nella parte riguardante la proroga di un anno per rendere abitabili i sottotetti.

«Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato cinque leggi regionali e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Abruzzo n. 4 del 25/01/2024, recante 'Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024- 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)', in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di governo del territorio, violano l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione».

In particolare il Consiglio dei ministri relativamente alla norma che proroga di un anno l'abitabilità nei sottotetti scrive che le disposozioni inserite dalla reguione Abruzzo "di fatto, ammettono, nell'ambito di iniziative di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'utilizzazione residenziale indipendentemente dai parametri urbanistici e delle densità edilizie. Tale meccanismo distorsivo consente, dapprima di realizzare sottotetti e accessori senza che facciano volume urbanistico, salvo poi, per effetto di norme come quella in esame, l’utilizzo per uso abitativo, senza che sia richiesto il rispetto di parametri urbanistico - edilizi". Le disposizioni violano, pertanto, l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con il principio fondamentale della materia "governo del territorio", attraverso la violazione dei parametri interposti di cui agli articoli 2-bis e 14 del D.P.R. n. 380/2001, all'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e agli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968.