CORONAVIRUS
Buongiorno Abruzzo, sei in zona bianca / Che cosa si può (e non) fare
Cade il coprifuoco, orari liberi per i locali (salvo ordinanze locali come a Pescara), no eventi con assembramenti in spazi al chiuso. Sempre obbligatorie le mascherine e le distanze
GUARDA LE REGOLE SU SPOSTAMENTI, SECONDO CASE, VISITE A PARENTI, PALESTRE
PESCARA. Buongiorno Abruzzo, sei in zona bianca. Il peggio è (sembra) passato e dalla mezzanotte di oggi gli abruzzesi sono più liberi di andare in giro senza il coprifuoco di notte, ma sempre con le mascherine. Ci si può spostare senza limiti di orario e orari liberi anche per i locali pubblici eccetto nei Comuni dove intervengono le ordinanze locali, come nel caso di Pescara dove il sindaco ha imposto la la chiusura di bar e ristoranti alle 00,30 durante la settimana e all’1,30 nel weekend.
Comincia da qui l'era post covid. Le nuove regole prevedono che in zona bianca all’aperto non ci sono limiti di persone ai tavoli (tra i quali deve esserci comunque il distanziamento di un metro), mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso possono sedere allo stesso tavolo al massimo in sei salvo che siano tutti conviventi. Ma andiamo per ordine e vediamo che cosa si può fare in zona bianca e che cosa non si può fare.
Resta in vigore nella zona bianca: l'obbligo di mascherine, il distanziamento sociale, la sanificazione. Libera circolazione nelle 24 ore, aperti bar e ristoranti, aperte le scuole, aperti musei, cinema e teatri, aperte palestre e piscine.
Cosa non si può fare nella zona bianca : restano sospesi gli eventi che implicano assembramenti in spazi chiusi e all'aperto comprese manifestazioni fieristiche e i congressi nonchè le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati aperti o al chiuso.
L'uso della mascherine nella zona bianca. I dispositivi di protezione delle vie respiratorie devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente. L’obbligo non è previsto per: - bambini sotto i 6 anni di età; - persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina; - operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente). Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso: - mentre si effettua l’attività sportiva; - mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito; - quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi. Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore. È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.
Ristoranti e bar nella zona bianca. I bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
Spostamenti nella zona bianca . A chi si trova in zona bianca sono consentiti i seguenti spostamenti: - senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso altre località della zona bianca; - senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; - verso località della zona gialla, senza doverne giustificare il motivo, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla e di quelle relative agli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate; - verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida (si veda la FAQ specifica), nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti nella zona di destinazione. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Seconde case . È sempre possibile fare rientro nella propria seconda casa, se situata in zona bianca o gialla. Inoltre dalle zone bianca e gialla si può fare rientro alla propria seconda casa situata in zona arancione o rossa, se si può dimostrare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2). Se il titolo è stato acquistato successivamente, sarà possibile raggiungerla, nelle zone arancione o rossa, se si è in possesso di una certificazione verde COVID-19. In ogni caso, l’immobile di destinazione deve essere disabitato e vi si possono spostare solo persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente.
Visite a parenti e amici nella zona bianca. A chi si trova in zona bianca è consentito andare a far visita a parenti o amici, restando all’interno della stessa zona, senza limiti di orario o nel numero di persone che si spostano. Le visite ad amici o parenti sono inoltre consentite, dalle ore 5 alle 22, a un massimo di 4 persone, che possono portare con sé i figli minorenni (o altri minori di 18 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi verso tutte le località della zona gialla. Le visite ad amici o parenti nell’arco della stessa giornata in altre zone devono comunque concludersi facendo rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione entro le ore 22. Restano valide, indipendentemente dalla località di destinazione, le norme di prevenzione del contagio sull’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati.
Posso usare l’automobile con persone non conviventi? Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.