Esenzione canone Rai 2018: le domande vanno inviate entro oggi
Ultime ore per dichiarare il non possesso della tv: dove spedire l'autocertificazione. Si può fare per posta con raccomandata A/R o in via telematica all'Agenzia delle Entrate
PESCARA. Oggi, mercoledì 31 gennaio, scade il termine per presentare l’autocertificazione o la dichiarazione sostituiva di atto notorio di non possesso di una televisione per evitare di pagare il canone Rai del 2018. La scadenza, infatti, è a fine mese. Il canone è dovuto da chiunque possiede un apparecchio televisivo. Con questo termine, come chiarito dal Ministero dello sviluppo economico si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite decoder o sintonizzatore.
Quali apparecchi non sono considerati televisivi? Computer, smartphone, e tablet privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare. Di conseguenza chi possiede una smart-tv deve pagare, chi guarda la Tv sul pc o sullo smartphone, senza il sintonizzatore, invece no. Per chi non rispetta la scadenza di fine mese c’è comunque la possibilità di evitare il pagamento del secondo semestre dell’anno, inviato l’autocertificazione dal 1° febbraio al 30 giugno, risparmiando così 45 euro. La dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo, invece, evita l’addebito in bolletta per l’anno successivo.
Dove si presenta l'autocertificazione? Attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) agli uffici dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Torino 1 - Sportello Abbonamenti Tv - Casella postale 22 - 10121 Torino, oppure con apposito modulo all'Agenzia delle Entrate con invio telematico utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia oppure attraverso un intermediario abilitato (commercialista, patronato, ecc.).
L’esenzione per chi cambia casa durante l’anno. Chi attiva, invece, una nuova utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno ma non acquista il televisore, non deve rispettare le scadenze semestrali e ha diritto all’esonero dal canone fin da subito. Basta per questo presentare la dichiarazione di non possesso entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura stessa.
La dichiarazione per le seconde case. Come sempre il pagamento del canone è previsto per una sola volta per ciascuna famiglia anagrafica, a prescindere dal numero di case possedute e di utenze attive. Quindi, ad esempio, se la bolletta elettrica nella casa di vacanze è intestata alla moglie, mentre quella della casa di residenza al marito, occorre inviare la dichiarazione per comunicare che il canone è addebitato, appunto, sull’utenza elettrica intestata ad altro soggetto che risulta sullo stesso stato di famiglia. La presentazione della dichiarazione interrompe l’addebito del canone dalla prima rata utile successiva, e non va rinnovata annualmente.
Le comunicazioni degli eredi. La stessa esenzione dall’addebito spetta a gli eredi, quando l’utenza è ancora intestata al soggetto deceduto. Anche in questo caso è necessario compilare la dichiarazione sostitutiv, indicando nell’apposito campo il codice fiscale dell’erede intestatario dell’utenza elettrica su cui è già addebitato il canone, e la data del decesso. Quando la dichiarazione è presentata in qualità di erede non è necessario che il dichiarante e il defunto facciano parte della stessa famiglia anagrafica.