Avvisi di pagamento errati Equitalia condannata

La commissione tributaria annulla la cartella esattoriale di oltre 135mila euro Il contribuente comunica il cambio di domicilio ma la società sbaglia indirizzo

LANCIANO. Qualche volta i cavilli aiutano, e non agevolano solo i burocrati che di cavilli se ne intendono, ma anche chi, per colpa o per ragione, sta dal lato infausto degli sportelli, magari in mezzo a file infinite, con carte pesantissime e sudatissime in mano che gli tolgono il sonno e gli infestano i pensieri. Qualche volta, nel loro piccolo, anche i contribuenti hanno le loro soddisfazioni. É accaduto ad un ex imprenditore della Val di Sangro che l'ha spuntata contro Equitalia grazie ad un "cavillo" che si chiama "difetto di notifica". La commissione tributaria provinciale di Cheti non solo ha ritenuto nulla una cartella esattoriale da quasi 136mila euro, ma ha condannato la società di riscossione al pagamento di 350 euro per le spese processuali.

IL FATTO L'ex imprenditore ha impugnato l'atto di intimazione di pagamento chiedendone l'annullamento per "mancata notifica degli atti prodromici". L'uomo, così come si evince dalla recente sentenza, sarebbe venuto casualmente a conoscenza della cartella esattoriale da parte di Equitalia arrivata in quella che era ormai la sua ex residenza. L'intimazione riportava un importo totale di 135.875,18 euro, una cifra da far tremare le ginocchia composta da 112.253,33 euro di importo della cartella, 11.331,80 euro a titolo di compenso di riscossione e 12.290,05 di interessi per Irpef, addizionale comunale, addizionale regionale, sanzioni e spese di notifica. Ma il ricorrente non si è perso d'animo e si è fatto assistere da un commercialista abilitato alla libera professione. Ha dimostrato alla commissione tributaria di aver provveduto a comunicare e far annotare presso il suo comune di residenza la variazione del suo indirizzo. Di conseguenza la cartella esattoriale e tutti gli atti successivi dovevano essere notificati al nuovo indirizzo in un altro comune della Val di Sangro.

DECISIONE COMMISSIONE Il collegio tributario ha stabilito che "le variazioni di indirizzo, ai fini delle notifiche, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica". Il collegio provinciale ha citato anche la Corte Costituzionale che, tramite una sentenza del 2003, stabilisce che "le variazioni e modificazioni di indirizzo del contribuente hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal momento stessa dell'avvenuta variazione anagrafica". Gli atti dovevano quindi essere notificati al nuovo comune e nuovo indirizzo di residenza. Secondo quanto ricostruito, il ricorrente solo dopo essere venuto casualmente a conoscenza di una intimazione di pagamento, aveva saputo di una precedente cartella di due anni prima, notificata oltre 10 mesi dopo il trasferimento della propria residenza in un altro comune. Per i giudici Equitalia "non ha effettuato le necessarie ricerche tramite i servizi anagrafici non adempiendo così a quell'ordinaria diligenza richiesta dalla legge". Il ricorso è stato giudicato fondato e quindi accolto. Equitalia, il cui atto è oggi di fatto nullo, ha ora sei mesi di tempo per impugnare la sentenza e rivolgersi alla commissione tributaria regionale.

IL COMMERCIALISTA «Al di là di tutto» commenta Giuseppe Lalli, commercialista che ha difeso il contribuente, «è bene che il cittadino tenga bene a mente che all'interno della macchina amministrativa esistono dei meccanismi che consentono di difendersi. Prima che un contribuente si disperi alla vista di un atto della pubblica amministrazione, se ritiene ingiusto quell'atto, deve sapere che può difendersi. Esiste un'ampia legislatura che lo consente, anche in campo tributario».

Daria De Laurentiis

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