Bolli del 1999, la Regione Abruzzo non fa sconti agli evasori

La dirigente scrive al Centro per dire che centinaia di cittadini pignorati debbono pagare: "E’ tardi per ricorrere"

CHIETI. L’ultima telefonata in redazione arriva da Fara Filiorum Petri: «Debbo pagare 1.700 euro per un bollo auto del 1999», dice dall’altra parte un anziano signore, «può darmi il numero telefonico del Codacons, voglio ricorrere». Sono decine i ricorsi contro la nuova gabella dei bolli auto di diciassette anni fa che la Soget, per conto della Regione, sta chiedendo di pagare. L’avvocato Vittorio Ruggieri è sceso in campo per difendere i tartassati. Ma dalla Regione ci arriva la conferma che i bolli vanno pagati.

Così scrive Barbara Mascioletti, dirigente servizio risorse finanziarie. La riportiamo integralmente. Ognuno si faccia la propria idea.

«Le procedure avviate dal concessionario per la riscossione, quali pignoramenti, fermi amministrativi e quant’altro, non rappresentano mai la prima contestazione ricevuta dai contribuenti abruzzesi, ma solamente l’epilogo di una serie di atti regolarmente emessi e notificati nel corso degli anni, volti a contestare irregolarità inerenti il pagamento della tassa automobilistica, anche relativamente all’anno 1999.

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Il contribuente che abbia subito l’avvio una procedura per il recupero di tasse automobilistiche relative all’anno 1999, in breve ha anche avuto a disposizione ben 17 anni, durante i quali ha ricevuto la notifica di svariate contestazioni da parte della Regione, per chiarire la propria posizione o per effettuare il pagamento di quanto dovuto. Si precisa, infatti, che nell’ambito delle procedure di recupero in materia di tasse automobilistiche la Regione, su qualsiasi posizione irregolare, articola ogni richiesta in varie fasi, in ognuna delle quali il contribuente può fornire chiarimenti e documentazione volta a dimostrare le proprie ragioni ed ottenere, eventualmente, l’annullamento o la rettifica di qualsiasi atto emesso, invocando l’esercizio del potere di autotutela.

In breve: fase 1 - Invio di un avviso bonario. Ha lo scopo di avvisare il contribuente che risulta a suo carico qualche irregolarità, consentendogli di fornire qualsiasi chiarimento in proprio favore. Normalmente è avviata a partire dall’anno successivo alla commissione dell’irregolarità.

Fase 2 - Notifica di un atto di accertamento. È l’atto con il quale si contesta in via ufficiale al contribuente l’irregolarità commessa. Ha la natura di atto giudiziario e viene notificato così come previsto dalla normativa di riferimento entro il terzo anno successivo a quello in cui andava effettuato il pagamento della tassa automobilistica contestata, salvo proroghe o sospensioni.

Fase 3 - Riscossione coattiva. È la fase che si attiva attraverso la notifica di ingiunzioni di pagamento, nel momento in cui il contribuente non effettua il pagamento di quanto richiesto mediante l’atto di accertamento. In tale fase trova applicazione il termine generale ordinario decennale previsto dall’articolo 2946 del codice civile.

Solo una volta esperite le 3 fasi, il Concessionario che cura la riscossione coattiva per conto della Regione attiva le azioni esecutive (fermi amministrativi, pignoramento di crediti, iscrizioni ipotecarie ecc..). Da ultimo, quanto alle interpretazioni di legge definite paradossali nell’articolo, tanto la Corte di Cassazione quanto gli Organi Giudiziari Tributari sia di primo che di secondo grado, non solo abruzzesi, avvalorano il principio della prescrizione decennale, nella fase di recupero coattivo, vedasi sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie della Regione Puglia. Ad ogni buon conto, questa Amministrazione rimane sempre a disposizione per fornire chiarimenti e delucidazioni ai contribuenti»