De Cecco, processo sul grano: nessuno potrà chiedere i danni
Escluse le costituzioni di parte civile di un’associazione di consumatori e dell’ex dirigente che denunciò E adesso i vertici del gruppo della pasta potrebbero decidere di farsi giudicare con il rito abbreviato
CHIETI. Nessuno potrà chiedere i danni nel processo per frode in commercio ai vertici della Fratelli De Cecco spa, terzo produttore al mondo di pasta con sede a Fara San Martino. Ieri mattina, il giudice del tribunale di Chieti Morena Susi ha escluso la costituzione delle parti civili Antonio Di Mella, ex dirigente dell’azienda che ha innescato l’inchiesta con la sua denuncia, e Assoconsum, l’associazione di consumatori che si è opposta alla richiesta di archiviazione depositata dal sostituto procuratore Giuseppe Falasca, poi seguita dall’imputazione coatta ordinata dal giudice per le indagini preliminari Luca De Ninis. La vicenda è quella della partita di grano francese che sarebbe stato spacciato come pugliese. Un’accusa categoricamente respinta dagli imputati, ovvero il presidente del gruppo Filippo Antonio De Cecco, 79 anni, Mario Aruffo (68) e Vincenzo Villani (60), all’epoca dei fatti rispettivamente direttore degli acquisti e direttore della qualità, e la stessa società (per responsabilità amministrativa).
PARTI CIVILI ESCLUSE
Quanto alle costituzioni di parte civile respinte, il tribunale ha accolto la tesi dei difensori degli imputati, gli avvocati Marco Femminella, Marco Spagnuolo, Augusto La Morgia e Antonio Marino. «Dalla lettura del capo d’imputazione», scrive il giudice Susi, «non si evince alcun nesso diretto fra la asserita condotta di frode in commercio addebitata agli odierni imputati e la pretesa risarcitoria riferibile a Di Mella, il quale non figura, nella sintetica esposizione del fatto reato operata dal pm, come acquirente dei prodotti oggetto di imputazione». L’Assoconsum, come emerge dalla memoria depositata dall’avvocato Spagnuolo, è stata cancellata dall’elenco delle «associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale», per effetto di un provvedimento dello scorso 12 giugno emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il motivo? La presidenza dell’Assoconsum era rivestita «contemporaneamente da due soggetti diversi (Salvatori e Ruggirello)», osserva il giudice, «con relative e reciproche contestazioni circa la validità della carica stessa».
ASSOCIAZIONE CANCELLATA
Il provvedimento di cancellazione «riverbera i propri effetti» anche nell’ambito del processo in corso a Chieti, «considerando che Assoconsum non può essere ritenuta, allo stato, rappresentativa degli interessi dei consumatori e degli utenti e come tale legittimata ad agire per la tutela degli stessi anche in ambito penale, considerata l’assoluta incertezza circa la validità della procura conferita da Salvatori al patrono di parte civile, stante la persistente dicotomia che non consente di individuare con certezza la figura del legale rappresentante dell’ente. La difesa di Assoconsum non ha prodotto altra documentazione in antitesi, limitandosi a rappresentare che i provvedimenti di sospensione e di cancellazione dell’associazione sarebbero stati impugnati davanti al giudice amministrativo».
RITI ALTERNATIVI
I difensori, nell’udienza di ieri mattina, hanno anticipato l’eventuale volontà di formalizzare la richiesta di rito abbreviato. La prossima udienza è in programma il 31 gennaio 2024.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
PARTI CIVILI ESCLUSE
Quanto alle costituzioni di parte civile respinte, il tribunale ha accolto la tesi dei difensori degli imputati, gli avvocati Marco Femminella, Marco Spagnuolo, Augusto La Morgia e Antonio Marino. «Dalla lettura del capo d’imputazione», scrive il giudice Susi, «non si evince alcun nesso diretto fra la asserita condotta di frode in commercio addebitata agli odierni imputati e la pretesa risarcitoria riferibile a Di Mella, il quale non figura, nella sintetica esposizione del fatto reato operata dal pm, come acquirente dei prodotti oggetto di imputazione». L’Assoconsum, come emerge dalla memoria depositata dall’avvocato Spagnuolo, è stata cancellata dall’elenco delle «associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale», per effetto di un provvedimento dello scorso 12 giugno emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il motivo? La presidenza dell’Assoconsum era rivestita «contemporaneamente da due soggetti diversi (Salvatori e Ruggirello)», osserva il giudice, «con relative e reciproche contestazioni circa la validità della carica stessa».
ASSOCIAZIONE CANCELLATA
Il provvedimento di cancellazione «riverbera i propri effetti» anche nell’ambito del processo in corso a Chieti, «considerando che Assoconsum non può essere ritenuta, allo stato, rappresentativa degli interessi dei consumatori e degli utenti e come tale legittimata ad agire per la tutela degli stessi anche in ambito penale, considerata l’assoluta incertezza circa la validità della procura conferita da Salvatori al patrono di parte civile, stante la persistente dicotomia che non consente di individuare con certezza la figura del legale rappresentante dell’ente. La difesa di Assoconsum non ha prodotto altra documentazione in antitesi, limitandosi a rappresentare che i provvedimenti di sospensione e di cancellazione dell’associazione sarebbero stati impugnati davanti al giudice amministrativo».
RITI ALTERNATIVI
I difensori, nell’udienza di ieri mattina, hanno anticipato l’eventuale volontà di formalizzare la richiesta di rito abbreviato. La prossima udienza è in programma il 31 gennaio 2024.
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