Incidenti causati dai cinghiali, Regione ko anche in appello 

Rigettato il ricorso sulla condanna già inflitta dal giudice di pace: «Non conta di chi sia la strada: l’ente deve controllare la fauna selvatica»

LANCIANO. «La Regione non solo è responsabile del controllo della fauna selvatica ma, soprattutto in caso di incidenti con i cinghiali, la competenza dell’ente proprietario delle strade è indifferente mentre l’ente non ha svolto in materia diligente il controllo e la gestione della fauna». Sono i motivi che hanno portato il giudice Ciro Riviezzo a rigettare il ricorso in appello della Regione, condannata due anni fa a risarcire 1.800 euro di danni a un automobilista rimasto coinvolto in un incidente sulla fondavalle per un cinghiale. Il ricorso lo ha proposto la Regione contro la sentenza del giudice di pace di Lanciano con la quale era stata accolta la domanda di risarcimenti danni presentata da un automobilista per il tramite degli avvocati Alderico Di Giovanni e Angelo Manzi.
L’incidente stradale avvenne per l’attraversamento di un branco di cinghiali, il 23 novembre 2012, alle 17,45 circa, lungo la strada provinciale 95, in località Cipollaro di Casoli. Con sentenza n. 8 del 19 marzo 2015 il giudice di pace Angela Calderoni, aveva accolto la domanda condannando la Regione.
«È una sentenza importante», commentano i due legali, «che può aprire un precedente pericolosissimo per la Regione». Perché la sentenza del giudice Riviezzo, la n. 614 del 10 ottobre 2017, oltre a ribadire la competenza della Regione in merito al controllo della fauna selvatica (riconosciuta ormai, pienamente, dalla giurisprudenza maggioritaria), rigetta anche tutti gli altri motivi di appello statuendo quello che i due avvocati hanno sempre sostenuto. «In particolare», sottolineano Di Giovanni e Manzi, «la sentenza stabilisce che la questione della competenza dell’ente proprietario della strada è indifferente, in quanto si discute unicamente della gestione della fauna selvatica e non delle misure di protezione della strada. Secondo: la parte appellata ha pienamente provato la responsabilità, ex art. 2043 codice civile, della Regione, oltre al nesso causale tra il comportamento colposo dell’ente e il danno. Infatti, secondo l’autorità giudiziaria, la Regione non avrebbe svolto in maniera diligente i poteri di controllo e gestione della fauna; dalle risultanze istruttorie sarebbe emerso che il tratto di strada è oggetto da tempo di incidenti del genere e questa circostanza è di per sé sufficiente per attribuire alla Regione la responsabilità sull’evento dannoso, avendo la stessa omesso i necessari strumenti di tutela come cartelli, recinzioni, dissuasori. A maggior ragione se si considera che la regione era a conoscenza da tempo di questa situazione». (t.d.r.)
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