CHIETI

Licenziamento annullato, il lockdown non va incluso nel conteggio delle assenze

La sentenza del giudice del lavoro: reintegro immediato della dipendente e condanna della società che gestisce l'ipermercato al Megalò

CHIETI. Il Tribunale del lavoro di Chieti ha annullato il licenziamento di una lavoratrice fragile, e ha condannato la società che gestisce un ipermercato all’interno del centro commerciale Megalò a reintegrarla immediatamente. La donna, affetta da una grave patologia autoimmune, a causa della normativa emanata dal Governo per l’emergenza sanitaria, durante il lockdown è stata costretta ad assentarsi dal lavoro per la sua condizione di fragilità. In caso di contagio, potevano essere infatti oltremodo gravi le conseguenze del Covid per lei. Quando però a novembre era pronta per tornare al lavoro secondo il parere del medico competente, la società le ha comunicato il licenziamento per superamento del periodo di comporto, ovvero per aver superato il tempo massimo di malattia concesso a un dipendente per la conservazione del posto di lavoro. La lavoratrice si è rivolta alla Uiltucs Abruzzo, che con il suo legale, l’avvocato Massimiliano Matteucci, ha chiesto l’annullamento del licenziamento.

Il giudice del lavoro Ilaria Prozzo nell’ordinanza ha accolto le difese della lavoratrice. La difesa della lavoratrice ha fatto leva sul quadro normativo emergenziale emanato dal legislatore sin dalla dichiarazione dello stato di emergenza a tutela dei lavoratori, e in particolare per le categorie con grave disabilità o fragilità. È stato evidenziato come, in questo caso, non trovasse applicazione la normativa ordinaria che avrebbe legittimato il licenziamento. «Del resto», evidenzia l’avvocato Matteucci, «lo stesso legislatore in più occasioni, nella sezione Faq del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, aveva chiarito che l’assenza dei lavoratori fragili non era da contare ai fini del comporto, fino al chiarimento definitivo con il decreto legge 41/2021, convertito con la legge 69/2021». (a.r.)