Aree terremotate, stop ai commissari
Il Tar annulla l'ordinanza che esclude i consigli comunali dalla pianificazione
L'AQUILA. Il Tar del Lazio ha annullato l'ordinanza di Protezione civile 3833 nella specifica parte che assegna in modo esclusivo ai sindaci e al commissario per la ricostruzione, Gianni Chiodi, la pianificazione urbanistica. Accolto il ricorso di Prc e di alcune associazioni.
I magistrati amministrativi romani, comunque, hanno respinto altre richieste ma i ricorrenti puntavano soprattutto sui punti che sono stati accolti, ovvero il potere sulle scelte urbanistiche che dopo il terremoto del 6 aprile 2009 sono, per ragioni quanto mai evidenti, ancora più importanti di prima. L'avvocato Isidoro Malandra (Associazione Oltreabruzzi) che ha curato il ricorso insieme ai colleghi Fausto Corti (Italia Nostra) e Pietro Adami (Giuristi democratici) contro la presidenza del Consiglio di cui la Protezione civile è emanazione, spiega l'esito concreto della sentenza dei giudici precisando che il ricorso intendeva sostanzialmente mettere in discussione il ruolo dei sindaci dei comuni del cratere sismico in materia di pianificazione dei territori colpiti e la nomina del Presidente Chiodi a commissario per la ricostruzione.
«Sul primo punto» spiega «il Tar del Lazio ha accolto in pieno le ragioni dei ricorrenti ritenendo che l'ordinanza impugnata si discosta illegittimamente dallo schema di intervento del decreto legge 39/09 secondo il quale spetta ai Comuni il compito di deliberare la ripianificazione d'intesa con il Presidente della Regione commissario delegato. Resta quindi in piedi solo la necessità per i Comuni di raggiungere una previa intesa con il presidente della Regione il quale, peraltro è solo ed esclusivamente commissario alla ricostruzione degli edifici e delle strutture pubbliche. Dunque tutti gli atti amministrativi eventualmente fin qui predisposti dai sindaci perdono di valore e vanno sottoposti alla attenzione dei consigli comunali».
«Sul secondo punto», aggiunge, «il Tar ha ritenuto legittima la nomina di Chiodi a commissario straordinario per la ricostruzione ma non ha potuto fare a meno di precisare che Chiodi, e quindi la struttura di missione, hanno ruolo e funzioni fintantoché dura lo stato di emergenza che, come è noto è stato prorogato dal 31.12.2010 al 31.12.2011. Dal primo gennaio 2012 si tornerà alle procedure ordinarie e quindi il consiglio regionale dovrà tornare a svolgere il suo ruolo istituzionale. Con ciò viene confermata la tesi dei ricorrenti secondo cui le ordinanze dovevano limitarsi a disporre per la gestione della emergenza e non per la ricostruzione. Dunque abbiamo un commissario ad orologeria che si occuperà della ricostruzione solo finchè sarà in vigore lo stato di emergenza».
Il consigliere regionale Maurizio Acerbo, il consigliere comunale aquilano, Enrico Perilli e quello di Bussi Salvatore La Gatta non nascondono la soddisfazione per l'esito del ricorso. «Innanzitutto» dicono «il Tar ha riconosciuto il diritto dei consiglieri comunali e regionali di ricorrere per difendere il diritto delle comunità locali di partecipare ai processi decisionali anche in situazioni di emergenza».
«E' stato stabilito che, anche in caso di emergenza» prosegue il commento «non vi è un potere illimitato della Presidenza del Consiglio e Protezione civile, in deroga alle norme. In particolare è stato affermato che sono i consigli comunali non i sindaci a dover effettuare la pianificazione o ripianificazione urbanistica: le determinazioni relative alla materia pianificazione del territorio, che presenta aspetti delicati atteso che le scelte stimolano interessi pubblici e privati contrapposti».
I magistrati amministrativi romani, comunque, hanno respinto altre richieste ma i ricorrenti puntavano soprattutto sui punti che sono stati accolti, ovvero il potere sulle scelte urbanistiche che dopo il terremoto del 6 aprile 2009 sono, per ragioni quanto mai evidenti, ancora più importanti di prima. L'avvocato Isidoro Malandra (Associazione Oltreabruzzi) che ha curato il ricorso insieme ai colleghi Fausto Corti (Italia Nostra) e Pietro Adami (Giuristi democratici) contro la presidenza del Consiglio di cui la Protezione civile è emanazione, spiega l'esito concreto della sentenza dei giudici precisando che il ricorso intendeva sostanzialmente mettere in discussione il ruolo dei sindaci dei comuni del cratere sismico in materia di pianificazione dei territori colpiti e la nomina del Presidente Chiodi a commissario per la ricostruzione.
«Sul primo punto» spiega «il Tar del Lazio ha accolto in pieno le ragioni dei ricorrenti ritenendo che l'ordinanza impugnata si discosta illegittimamente dallo schema di intervento del decreto legge 39/09 secondo il quale spetta ai Comuni il compito di deliberare la ripianificazione d'intesa con il Presidente della Regione commissario delegato. Resta quindi in piedi solo la necessità per i Comuni di raggiungere una previa intesa con il presidente della Regione il quale, peraltro è solo ed esclusivamente commissario alla ricostruzione degli edifici e delle strutture pubbliche. Dunque tutti gli atti amministrativi eventualmente fin qui predisposti dai sindaci perdono di valore e vanno sottoposti alla attenzione dei consigli comunali».
«Sul secondo punto», aggiunge, «il Tar ha ritenuto legittima la nomina di Chiodi a commissario straordinario per la ricostruzione ma non ha potuto fare a meno di precisare che Chiodi, e quindi la struttura di missione, hanno ruolo e funzioni fintantoché dura lo stato di emergenza che, come è noto è stato prorogato dal 31.12.2010 al 31.12.2011. Dal primo gennaio 2012 si tornerà alle procedure ordinarie e quindi il consiglio regionale dovrà tornare a svolgere il suo ruolo istituzionale. Con ciò viene confermata la tesi dei ricorrenti secondo cui le ordinanze dovevano limitarsi a disporre per la gestione della emergenza e non per la ricostruzione. Dunque abbiamo un commissario ad orologeria che si occuperà della ricostruzione solo finchè sarà in vigore lo stato di emergenza».
Il consigliere regionale Maurizio Acerbo, il consigliere comunale aquilano, Enrico Perilli e quello di Bussi Salvatore La Gatta non nascondono la soddisfazione per l'esito del ricorso. «Innanzitutto» dicono «il Tar ha riconosciuto il diritto dei consiglieri comunali e regionali di ricorrere per difendere il diritto delle comunità locali di partecipare ai processi decisionali anche in situazioni di emergenza».
«E' stato stabilito che, anche in caso di emergenza» prosegue il commento «non vi è un potere illimitato della Presidenza del Consiglio e Protezione civile, in deroga alle norme. In particolare è stato affermato che sono i consigli comunali non i sindaci a dover effettuare la pianificazione o ripianificazione urbanistica: le determinazioni relative alla materia pianificazione del territorio, che presenta aspetti delicati atteso che le scelte stimolano interessi pubblici e privati contrapposti».
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