Contributi al 100%, bocciati Inps e Inail
Il Tar annulla le circolari che chiedevano la restituzione immediata e totale degli arretrati sospesi dopo il terremoto
L’AQUILA. Il Tar boccia Inps e Inail e annulla le circolari che chiedevano alle imprese del cratere sismico la restituzione «immediata e totale» dei contributi sospesi dopo il terremoto. Resta lo sconto del 40 per cento che è dovuto per tutti e non soltanto nei limiti del de minimis. La sentenza è stata depositata ieri in segreteria dopo l’udienza pubblica del 26 giugno scorso. I giudici amministrativi (presidente Saverio Corasaniti, consiglieri Paolo Passoni e Maria Abbruzzese) hanno accolto il ricorso presentato da Gran Sasso acqua spa, Edilfrair, Ance, Confindustria, Apindustria Pmi, Confcommercio, Coldiretti, Cia, rappresentati dall’avvocato Roberto Colagrande.
LA STORIA. Le imprese avevano impugnato le circolari di Inps e Inail che avevano avanzato la richiesta di restituzione totale e immediata dei tributi e contributi dovuti, inizialmente richiesta entro il 31 gennaio. Sullo sfondo la definizione di indennizzi per i danni subìti dal terremoto che per l’Europa, invece, a quattro anni dal sisma, sono diventati aiuti di stato, dunque illegittimi e non dovuti. Anche perché il governo italiano aveva omesso di notificare l’agevolazione in sede europea. In attesa del pronunciamento dell’Unione europea sulla questione, Inps e Inail si erano portate avanti chiedendo tutto e subito. Immediata la sollevazione di un gruppo ristretto di associazioni di categoria che, anche sulla scorta dei pareri di alcuni tributaristi, avevano intrapreso la strada del ricorso al Tar per bloccare quelle circolari. Che limitavano l’applicazione delle agevolazioni ai soli soggetti compresi nella soglia de minimis. Il che faceva restare fuori migliaia di imprese e partite Iva. Le ricorrenti hanno sostenuto, tra l’altro, che le agevolazioni non sono aiuti di Stato ma misure per riequilibrare la situazione economica devastata dal sisma, mentre la Commissione europea chiede di dimostrare il nesso tra l’aiuto e il danno subìto.
LA SENTENZA. In 17 pagine viene sancito che, in attesa della decisione definitiva dell’Europa, l’immediato recupero è illegittimo. «Se lo Stato è contravvenuto al disposto divieto di concedere aiuti di stato prima della notifica dell’aiuto alla Commissione Ue, doveri di lealtà procedimentale impongono di considerare la situazione costituita in capo ai soggetti, apparenti beneficiari apparenti in buona fede, neppure potendosi trascurare il dato che il beneficio ha trovato applicazione sulla base di disposizioni di valenza primaria, dunque munite di particolare riferimento per i destinatari». «Una circolare non può superare una legge», commenta il tributarista Luigi Fabiani. «Finalmente viene riconosciuto un oscuro lavoro portato avanti con determinazione anche da chi è momentaneamente uscito dal “giro” come Giovanni Lolli. Un manipolo di volenterosi ha bloccato l’ennesimo attacco alle partite Iva, alle imprese, ai cittadini aquilani».
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