I comitati: scuole insicure e se ne accorgono solo ora
Per la rappresentante Lauria «i dati diffusi dal Comune dicono che l’85% degli edifici ristrutturati ha un adeguamento sismico solo del 60% e 70%»
L’AQUILA. «All’Aquila, 10 anni dopo il sisma, ci si è resi conto che le scuole non sono sicure». Lo afferma Pina Lauria, impegnata politicamente in vari comitati.
«Mi chiedo: sono sicure le nostre case ripristinate/ricostruite? I dati diffusi dal Comune dicono che l’85% delle abitazioni ripristinate hanno un adeguamento sismico che oscilla tra il 70% e il 60%», sostiene Lauria. «Sul punto, ricordo le manifestazioni di cittadini che chiedevano sicurezza al 100%. Cosa accade nella nostra città? La legge Regionale 11 agosto 2011, n. 28, ha per finalità “la tutela della pubblica incolumità ed il miglioramento delle azioni volte alla prevenzione ed alla riduzione del rischio sismico nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale”. Cosa norma la legge? Nelle zone ad alta e media sismicità, zona 1 e zona 2, i lavori relativi alle nuove costruzioni, agli interventi sul patrimonio edilizio già esistente, agli ampliamenti, alle sopraelevazioni realizzati in zona sismica, comprese le varianti sostanziali ai progetti, non possono iniziare senza l’autorizzazione sismica. All’articolo 6 dell’abrogato Regolamento attuativo della legge sismica, obbligatoria per i lavori da effettuarsi nelle zone ad alta sismicità, zone 1 e 2 – veniva statuito che con la presentazione della richiesta di autorizzazione sismica l’Ufficio avvia l’istruttoria tecnico-amministrativa; prende in esame i contenuti della “Relazione sintetica del progetto strutturale” e, tra l’altro, verifica la corrispondenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell’istanza e gli elaborati progettuali; la congruenza tra i parametri geologi e geotecnici con il progetto strutturale. L’entrata in vigore nel 2016 della “autorizzazione sismica” ha prodotto le proteste degli Ordini professionali, dei rappresentanti politici, dei rappresentanti di categoria: un orpello burocratico; un orpello che rallenta la ricostruzione».
«Cosa è accaduto? A inizio 2017», sostiene Lauria, «è stato abrogato il Regolamento n.3/2016; il nuovo Regolamento, all’articolo 7, premette che l’autorizzazione sismica è obbligatoria per i lavori da effettuarsi nelle zone ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2), ma utilizza il metodo del controllo a campione sulle domande di autorizzazione e per i progetti che non rientrano nel campione sorteggiato, il Dirigente dell’Ufficio competente rilascia un’attestazione di avvenuto deposito, avente valore di autorizzazione! Non solo: per accelerare la messa in sicurezza degli edifici scolastici, si è pensato di andare in deroga al codice degli appalti pubblici per affidare i lavori con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara. È sicura la nostra città?».
«Mi chiedo: sono sicure le nostre case ripristinate/ricostruite? I dati diffusi dal Comune dicono che l’85% delle abitazioni ripristinate hanno un adeguamento sismico che oscilla tra il 70% e il 60%», sostiene Lauria. «Sul punto, ricordo le manifestazioni di cittadini che chiedevano sicurezza al 100%. Cosa accade nella nostra città? La legge Regionale 11 agosto 2011, n. 28, ha per finalità “la tutela della pubblica incolumità ed il miglioramento delle azioni volte alla prevenzione ed alla riduzione del rischio sismico nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale”. Cosa norma la legge? Nelle zone ad alta e media sismicità, zona 1 e zona 2, i lavori relativi alle nuove costruzioni, agli interventi sul patrimonio edilizio già esistente, agli ampliamenti, alle sopraelevazioni realizzati in zona sismica, comprese le varianti sostanziali ai progetti, non possono iniziare senza l’autorizzazione sismica. All’articolo 6 dell’abrogato Regolamento attuativo della legge sismica, obbligatoria per i lavori da effettuarsi nelle zone ad alta sismicità, zone 1 e 2 – veniva statuito che con la presentazione della richiesta di autorizzazione sismica l’Ufficio avvia l’istruttoria tecnico-amministrativa; prende in esame i contenuti della “Relazione sintetica del progetto strutturale” e, tra l’altro, verifica la corrispondenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell’istanza e gli elaborati progettuali; la congruenza tra i parametri geologi e geotecnici con il progetto strutturale. L’entrata in vigore nel 2016 della “autorizzazione sismica” ha prodotto le proteste degli Ordini professionali, dei rappresentanti politici, dei rappresentanti di categoria: un orpello burocratico; un orpello che rallenta la ricostruzione».
«Cosa è accaduto? A inizio 2017», sostiene Lauria, «è stato abrogato il Regolamento n.3/2016; il nuovo Regolamento, all’articolo 7, premette che l’autorizzazione sismica è obbligatoria per i lavori da effettuarsi nelle zone ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2), ma utilizza il metodo del controllo a campione sulle domande di autorizzazione e per i progetti che non rientrano nel campione sorteggiato, il Dirigente dell’Ufficio competente rilascia un’attestazione di avvenuto deposito, avente valore di autorizzazione! Non solo: per accelerare la messa in sicurezza degli edifici scolastici, si è pensato di andare in deroga al codice degli appalti pubblici per affidare i lavori con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara. È sicura la nostra città?».