Il legale dell’Afm: «Farmacia Santanza nessuna illegittimità»

L’avvocato Colagrande replica agli esclusi sull’agibilità: «Aspetto irrilevante, l’azienda ha chiesto i nuovi documenti»

L’AQUILA. Il caso della farmacia che da sei anni si trova in un container e che sta per essere ricollocata a Santanza continua a far discutere.

L’avvocato Roberto Colagrande, che assiste l’Afm, in un documento, afferma: «È vero che la nota comunale cui fa riferimento l’avvocato Carli non è stata esaminata dal Tar perché è stata scritta pochi giorni prima della pubblicazione della sentenza ma è altrettanto vero che la stessa nota comunale (che peraltro nulla aggiunge rispetto alle precedenti note comunali tutte prodotte in giudizio) non ha potuto considerare ciò che la sentenza del Tar ha stabilito in tema di verifica di agibilità. A tale riguardo va ricordato che la sentenza del Tar, nel respingere tutte le doglianze avanzate con ricorso e motivi aggiunti dalla ditta Zemolo (pure condannata ale spese di lite), ha riconosciuto la piena legittimità di tutti gli atti di gara posti in essere da Afm, ivi compresa l’aggiudicazione della stessa all’immobile offerto dal signor Panella, nonché del contratto di locazione stipulato a valle della predetta procedura».

Per quanto riguarda i profili attinenti all’agibilità dell’immobile, «la sentenza», scrive l’avvocato Colagrande, «pur ribadendo che la relativa verifica attiene all’esclusiva competenza dell’amministrazione comunale, ha espresso alcune regole fondamentali in materia inevitabilmente non considerate nella nota comunale intervenuta pochi giorni prima della sentenza. In particolare il Tar ha chiarito che il certificato di agibilità si riferisce esclusivamente alla sussistenza delle necessarie condizioni igienico-sanitarie dei locali e, dunque, assolve a funzioni chiaramente diverse da quelle di accertamento della conformità edilizia e urbanistica di un’opera e in tal senso, non ogni parziale difformità rispetto a titoli abilitativi ottenuti comporta la necessità di nuova agibilità, ma solo gli interventi che abbiano modificato le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza dell’immobile. Diversamente, la nota comunale afferma l’inagibilità sulla base di una mera elencazione di interventi che sarebbero stati realizzati successivamente al certificato di agibilità del 1975 in assenza del prescritto titolo edilizio e quindi con rilevanza esclusivamente urbanistico-edilizia, senza alcuna motivazione e valutazione in ordine alla effettiva incidenza di detti interventi sulla salubrità, igienicità e sicurezza dell’immobile e, quindi, sulla ragione concreta per cui, secondo la regola espressa dal Tar, sarebbe necessario il rilascio di un nuovo certificato di agibilità. Ma vi è di più perché il Tar ha ritenuto che l’agibilità dell’immobile in parola risulta essersi consolidata a seguito degli esiti della pratica relativa al ripristino sismico dell’edificio presentata il 5 dicembre 2013 dal responsabile dei lavori incaricato dal signor Panella, da intendersi a tutti gli effetti quale richiesta di nuova agibilità positivamente esitata dall’amministrazione civica. In questo contesto l’Afm, all’indomani della sentenza, ha subito scritto al Comune affinché riesaminasse prontamente la nota di inagibilità, ormai anacronistica, inviata pochi giorni prima onde conformarsi alle precise indicazioni rese dal Tar ed evitare lo sviluppo di ulteriore contenzioso che avrebbe ulteriormente rallentato il trasferimento della farmacia nella nuova sede. Nel contempo la sentenza è stata inviata anche alla Direzione sanitaria regionale perché ne tenesse conto ai fini del rilascio dell’autorizzazione al trasferimento».

©RIPRODUZIONE RISERVATA