L'Aquila, brucia il collo a un compagno di scuola Il tar lo riammette in aula e gli risarcisce i danni

Annullata l’espulsione di uno studente accusato di un atto di bullismo: bruciò con un accendino il collo di un compagno. I giudici: il provvedimento non venne motivato dalla scuola. E gli assegna un risarcimento perché fu costretto a trasferirsi in una scuola delle Marche 

L’AQUILA. Fu cacciato dalla scuola per un grave atto di bullismo (brucìò il collo di un compagno di classe autistico con un accendino) e patteggiò in tribunale. Ieri, i giudici del Tar non solo hanno annullato il provvedimento che fu emesso dal consiglio di istituto dell’Itis, ma hanno anche risarcito il responsabile.

Al centro della vicenda un ragazzo autore di un gesto riprovevole del quale si è certo pentito: durante l’orario delle lezioni «aveva attinto con un accendino precedentemente scaldato, il collo di un compagno di classe procurandogli lesioni guaribili in dieci giorni». Il ragazzo fu punito con una decisione della giunta esecutiva dell’Istituto tecnico industriale con l’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni.

Contro questo provvedimento il legale del giovane, avvocato Maurizio Del Pinto, ha fatto ricorso al Tar e ha ottenuto una pronuncia favorevole. «L’amministrazione scolastica», si legge nella motivazione dei magistrati, «avrebbe dovuto dare una esaustiva motivazione del perché al comportamento tenuto dal ricorrente fosse applicabile la gravissima sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica con decorrenza immediata fino al termine delle lezioni. Invece il verbale della giunta esecutiva con il quale è stata irrogata la massima sanzione disciplinare, pur rilevando la gravità dell’episodio, non spiega le ragioni per le quali non poteva essere irrogata una sanzione meno grave rispetto alla gravissima sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica». I giudici, inoltre, evidenziano come i provvedimenti disciplinari irrogati in ambito scolastico debbano avere finalità educative. «Nella specie», dicono ancora i giudici, «è stata irrogata la suddetta sanzione senza che l’Istituto si fosse fatto carico di prevedere misure finalizzate a recuperare lo studente».

Il giovane, pertanto, fu costretto a studiare in una scuola marchigiana. Di lì il risarcimento. «Deve ritenersi sussistente», scrivono i giudici Saverio Corasaniti, Elvio Antonelli e Maria Abbruzzese, «il lamentato danno non patrimoniale connesso ai disagi psicologici ed esistenziali cui l’alunno verosimilmente è andato incontro, danno che può essere equitativamente stimato in 2.500 euro».

Tra le contestazioni che erano state avanzate dal ricorrente anche il fatto di non essere stato invitato a esporre le proprie ragioni. L’autorità scolastica, dunque, lo ha sanzionato senza la sua preventiva audizione. Di qui l’eccesso di potere. E la sentenza choc.

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