edilizia e ricostruzione nel cratere del terremoto 

Superbonus e sisma, i chiarimenti  sui lavori dell’ufficio speciale

L’AQUILA. L’Ufficio speciale per i Comuni del cratere (Usrc) rende noto che «è stata pubblicata la circolare in tema di presentazione delle domande di contributo sisma 2009 che si avvalgono anche del...

L’AQUILA. L’Ufficio speciale per i Comuni del cratere (Usrc) rende noto che «è stata pubblicata la circolare in tema di presentazione delle domande di contributo sisma 2009 che si avvalgono anche del Superbonus. La circolare intende rispondere ai più frequenti dubbi sull'impostazione progettuale da adottare in caso di contributo sisma e contemporaneo utilizzo del superbonus. Si chiarisce, innanzitutto, che nei casi di presentazione di una richiesta di contributo per la riparazione dei danni da sisma 2009 per la quale si intenda beneficiare anche dell’agevolazione fiscale del Superbonus, l’intero progetto e computo, comprensivo di tutte le lavorazioni previste, comprese quelle del Superbonus, deve essere presentato all’Usrc. In tali casi il progetto deve prevedere, normalmente, che con il contributo sisma sia assicurato il ripristino dell’agibilità e della sicurezza sismica e con il contributo superbonus possano effettuarsi tutti gli interventi normalmente non coperti (a esempio finiture seconde case). Solo in casi eccezionali, con specifica asseverazione del progettista, sarà possibile prevedere anche lavorazioni di riparazione del danno o di miglioramento sismico a valere sul superbonus. Tali casi vanno considerati eccezionali in quanto potrebbero determinare duplicazione o ridondanza delle due forme di contribuzione statale. Per tale motivo, per questi casi saranno previste verifiche a campione sulle dichiarazioni rese». Sui casi eccezionali di cui sopra la circolare chiarisce però che «se l’impostazione progettuale è di tipo eccezionale è possibile che il progettista preveda lavorazioni strutturali necessarie al raggiungimento del 60% di sicurezza sismica e necessarie alla restituzione dell’agibilità a valere sull’agevolazione fiscale. In tali casi le spese indicate dal richiedente e dal progettista come parte eccedente il contributo sisma e necessarie alla restituzione dell’agibilità sono da intendersi come accollo obbligatorio. Per quanto sopra, laddove si realizzino circostanze tali da non permettere l’esecuzione delle precedenti lavorazioni a valere sull’agevolazione fiscale, le lavorazioni stesse sono da intendersi a carico del privato che ne deve garantire la realizzazione ai fini della riparazione e restituzione dell’agibilità degli immobili danneggiati. Il Comune competente e l’Usrc procedono alla revoca del contributo sisma per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme o mancata effettuazione totale o parziale dei lavori ammessi». (g.p.)