Tasse, lo sconto del 60 per cento spetta anche a chi non le ha pagate 

La Cassazione ordina che venga ricalcolato l’ammontare dell’importo del contribuente inadempiente Nel 2009 il cittadino non presentò alcuna dichiarazione dei redditi pur avendo percepito 40mila euro

L’AQUILA. Lo “sconto” del 60 per cento nel momento della restituzione delle tasse non pagate nel 2009-2010 (a causa della sospensione post-terremoto dei pagamenti) spetta anche a chi, nel 2009, aveva totalmente evaso le tasse (nel caso specifico il contribuente non aveva proprio presentato la dichiarazione dei redditi). Lo ha deciso la Cassazione, riformando una sentenza della Corte tributaria d’appello.
la storia
Il contribuente in questione era stato raggiunto nel 2014 da un avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate che contestava all’interessato di non aver denunciato nell’anno fiscale 2009 un reddito di circa 40.000 euro. L’uomo ha ammesso l’evasione fiscale, ma ha chiesto che l’importo da pagare fosse ridotto del 60% “come da normativa emergenziale”. L’Agenzia delle entrate ha eccepito il fatto che “la normativa emergenziale, con applicazione della riduzione d’imposta, può trovare applicazione in relazione a quei soli contribuenti che avessero correttamente dichiarato il proprio reddito, e comunque quando il tributo dovuto fosse stato accertato entro il limite del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalla legge (6 aprile 2009-30 giugno 2010), mentre, nel caso di specie, il tributo dovuto è stato accertato nel 2014”. La Corte di giustizia tributaria d’appello accolse il ricorso dell’Agenzia delle entrate riformando la decisione di primo grado. Ora la Cassazione ha invece dato ragione al contribuente, il quale ha sostenuto che “la normativa emergenziale ha previsto la riduzione dell’imposizione del 60% in favore di quanti avessero il proprio domicilio fiscale nei Comuni del cratere sismico senza distinguere tra i contribuenti che avessero correttamente adempiuto gli obblighi fiscali e coloro che non lo avessero fatto”. Per i giudici dell’Alta Corte “nel caso di specie l’obbligazione fiscale è sorta nel 2009, indipendentemente da quando il debito è stato accertato, e rientra pertanto nell’ambito temporale di applicazione della normativa emergenziale. In secondo luogo la legge 133 del 2011 prevede che, per consentire il rientro dall’emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto del 60 per cento. Deve rilevarsi che il legislatore ha inteso accordare la sospensione dei versamenti e la riduzione dell’imposizione in favore dei soggetti colpiti dal terremoto verificatosi in Abruzzo nell’aprile 2009, senza distinguere tra i contribuenti che erano in regola con gli adempimenti tributari e coloro che non lo erano. Pur essendo ben comprensibili le ragioni che hanno indotto il giudice tributario di appello a operare la distinzione tra contribuenti adempienti e non, deve però rilevarsi che questa distinzione non trova fondamento nel riportato disposto normativo, né in altri. Ne discende che il ricorso proposto dal contribuente dev’essere accolto. Si cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei princìpi esposti, e determini l’esatto importo dei tributi di cui il contribuente risulta debitore”.
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