Antenne, il Tar non sposta gli impianti
Accolti i ricorsi delle emittenti, no al trasferimento da San Silvestro: «Non esistono siti alternativi realmente idonei»
PESCARA. Nonostante manifestazioni e scioperi della fame dei residenti, il digiuno per un giorno dei parlamentari abruzzesi del Movimento 5 Stelle e l'annunciato impegno personale in Commissione di vigilanza Rai del presidente Roberto Fico, antenne e ripetitori televisivi di San Silvestro rimarranno al loro posto. Lo ha deciso il Tar, che si è pronunciato nel merito e ha accolto il ricorso delle emittenti, annullando il provvedimento con cui il Comune, lo scorso autunno, aveva disposto il trasferimento degli impianti da San Silvestro. Un successo per gli editori, che avevano presentato ricorso anche contro la Regione (favorevole alla delocalizzazione) e che già si erano visti accogliere dallo stesso Tar le richieste di sospensiva. «Chiare e lapidarie le parole dei giudici», affermano le emittenti televisive Trsp, Antenna 10, Tvq, Telemax, Tv6, Atv7, Rete 8 e Telemare. Secondo il collegio presieduto da Michele Eliantonio, «le disattivazioni delle trasmittenti appaiono finalizzate al solo scopo di realizzare una delocalizzazione forzosa, senza alcun concordato piano di migrazione e senza siti alternativi realmente idonei allo scopo».
Quanto alla non utilizzabilità della piattaforma offshore, sostenuta dagli editori tv, i giudici scrivono che «la delibera di giunta regionale numero 694/2010 aveva già preso in considerazione la fattibilità di un nuovo sito sulla “piattaforma marina Francavilla”, rimasto del tutto nominale; l'Agcom, nella nota del 14 novembre 2012, in considerazione della non operatività di tale piattaforma, ha sostenuto il necessario utilizzo dei siti già occupati, reinserendo San Silvestro nell'elenco 2013».
Recita la sentenza del Tar: «Gli atti di disattivazione, nonostante la loro ampiezza discorsiva, non sono sufficientemente istruiti e motivati, risultando del tutto sproporzionati rispetto alla reale situazione esistente; essi sono, infatti, tardivi rispetto all’adozione dei verbali della Guardia di finanza (luglio 2011) e hanno ignorato l’avvenuto cambio di canali, dall’analogico al digitale terrestre, che ha comportato una nuova assegnazione ministeriale dei diritti d’uso».
E ancora: «L’Agcom, con la nota del 14 novembre 2012, pur includendo tra i siti la “piattaforma in mare Francavilla”, fa presente che la stessa non è ancora operativa e, quindi, non utilizzabile. In essa si precisa, inoltre, che ogni delocalizzazione degli impianti deve assicurare la continuità del servizio e ogni piano di migrazione deve essere concordato con le emittenti, poiché ogni delocalizzazione deve avvenire in zona tecnicamente idonea alla copertura di tutte le località raggiunte dalle stazioni interessate».
In ogni caso, dicono i giudici, «la piattaforma, ritenuta fattibile secondo nota della Regione del 3 maggio 2013, essendo stata inclusa nell’elenco dei siti delle reti, potrà essere utilizzata come un reale sito alternativo, se e in quanto funzionante». Infine, il capitolo inquinamento. «Nella sentenza», concludono gli editori Tv, «i giudici si esprimono anche sul paventato inquinamento elettromagnetico, sottolineando che il Comune di Pescara non ha tenuto conto della relazione tecnica 2012 dell'Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente che attesta il rispetto dei limiti e dei valori di emissione». Il Tar ricorda infine le sentenze del giudice ordinario che hanno accolto le opposizioni alle multe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA