D’Alfonso: Fira, due nomine incompatibili
Il deputato del Pd, Luciano D’Alfonso, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al Ministro dell’Economia e delle Finanze in merito alla nomina nel cda di Fira di Stefano Cianciotta e di...
Il deputato del Pd, Luciano D’Alfonso, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al Ministro dell’Economia e delle Finanze in merito alla nomina nel cda di Fira di Stefano Cianciotta e di Nicoletta Salvatore, rispettivamente presidente e vicepresidente di Abruzzo Sviluppo fino al 31 dicembre scorso. Tale scelta è in contrasto con la normativa che prevede un “periodo di raffreddamento” allo scopo di evitare un possibile condizionamento illegittimo dell’azione amministrativa.
Il 13 febbraio scorso l’assemblea ordinaria dei soci Fira spa, la società in house di sviluppo industriale della Regione Abruzzo, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione della società unica, nata dalla fusione per incorporazione con Abruzzo Sviluppo spa, altra partecipata regionale. «Il Decreto n. 39 dell’8 aprile 2013», spiega D’Alfonso, « reca disposizioni precise in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico. L’art. 7, comma 1, lettera d) del citato Decreto stabilisce che non possono essere conferiti incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale a chi nell'anno precedente ha ricoperto l'incarico di presidente o ad di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione».
Il 13 febbraio scorso l’assemblea ordinaria dei soci Fira spa, la società in house di sviluppo industriale della Regione Abruzzo, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione della società unica, nata dalla fusione per incorporazione con Abruzzo Sviluppo spa, altra partecipata regionale. «Il Decreto n. 39 dell’8 aprile 2013», spiega D’Alfonso, « reca disposizioni precise in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico. L’art. 7, comma 1, lettera d) del citato Decreto stabilisce che non possono essere conferiti incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale a chi nell'anno precedente ha ricoperto l'incarico di presidente o ad di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione».