Da settembre scatta il bonus per assumere nella Zes unica 

Sgravi contributi alle imprese che danno il posto agli under 35 e donne svantaggiate

PESCARA. Dal prossimo primo settembre partiranno gli sgravi contributivi previsti dal Decreto Coesione per categorie di lavoratori considerati svantaggiati. I bonus saranno attivi fino al 31 dicembre 2025 e puntano incentivare l'occupazione. Ma attenzione: l'esonero contributivo non spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva. Così come il licenziamento nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata della lavoratrice e di altro dipendente nella stessa mansione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio.
Le risorse stanziate sono pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024; 458,3 milioni per il 2025; 682,5 milioni per il 2026 e 254,1 milioni per il 2027. Ecco la guida completa.
QUALI SONO
E COME FUNZIONANO.
Giovani under 35, donne in situazione di svantaggio, lavoratori del Mezzogiorno (in piccole e micro aziende che rientrano nella Zes Unica del Sud): sono tre i nuovi incentivi, sotto forma di sgravio contributivo.
Per poter accedere ai benefici, i datori di lavoro devono assumere le categorie interessate di lavoratori nel periodo di validità degli incentivi, quindi entro la fine del 2025. Ma ci sono requisiti da rispettare, specifici per ogni incentivo
1) BONUS GIOVANI.
L’articolo 22 del Decreto Coesione disciplina il bonus per l’assunzione dei giovani per «incrementare l'occupazione giovanile stabile», pensato per i datori di lavoro che inserisco in azienda «personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato». A loro viene riconosciuto – per un periodo massimo di 24 mesi – un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (escludendo però i premi e contributi dovuti all'Inail).C’è però un limite di importo per lo sgravio: 500 euro mensili. I neoassunti in ogni caso non devono ancora aver compiuto il 35esimo anno di età e non essere mai stati occupati a tempo indeterminato. Sono sempre esclusi dal campo di applicazione della norma i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, mentre l'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
2) TRANSIZIONE DIGITALE
ED ECOLOGICA.
Per promuovere l’occupazione dei più giovani, l’articolo 21 del Dl Coesione prevede inoltre un incentivo per le assunzioni dei disoccupati (sempre sotto i 35 anni) che riguarda le aziende che operano nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. In questo caso gli sgravi sono già partiti lo scorso primo luglio. La scadenza è sempre quella del 31 dicembre 2025. La durata massima è di tre anni, fino al 2028. L'esonero dal versamento è sempre del 100%, con importo massimo che però sale fino a 800 euro su base mensile
3) GIOVANI E ZES UNICA.
L’articolo 24 del decreto Coesione va invece a disciplinare il bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - Zes unica, che punta a “contribuire alla riduzione dei divari territoriali”. E viene riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono dipendenti in una sede o unità produttiva nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Le caratteristiche principali non cambiano: è rivolto ai datori che assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi, e consiste nell'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (fatta eccezione per quelli Inail). In questo caso i lavoratori devono avere meno di 35 anni. Non solo: non devono avere un lavoro regolare da non meno di due anni.
Come gli altri sgravi, nemmeno questo incentivo è applicabile ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
4) LAVORATRICI
DONNE SVANTAGGIATE.
L’articolo 23 del decreto è infine riservato al bonus donne, che non ha limiti di età. Anche in questo caso lo sgravio riguarda i contratti a tempo indeterminato.
Consiste in un esonero del 100% dai complessivi contributi previdenziali – di nuovo con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail – per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.
Il bonus riguarda le assunzioni delle lavoratrici disoccupate da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea o che svolgono attività lavorativa in settori economici caratterizzati da un’elevata disparità occupazionale di genere
Le assunzioni legate al bonus, spiega la legge, «devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti». Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro di chi ha il tempo pieno. (u.c.)
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