Frodi sui bonus edilizi: le sanzioni sono più basse 

Le percentuali previste andavano dal 30 fino al 200% dell’importo compensato Ora scendono al 25% per i crediti non spettanti e al 70% per quelli inesistenti

PESCARA. A partire dal 1° settembre le sanzioni sulle frodi relative ai bonus edilizi saranno più basse. La modifica è prevista dal decreto Sanzioni, pubblicatolo scorso giugno, che introduce un alleggerimento delle sanzioni tributarie. Le percentuali previste prima di questo provvedimento andavano dal 30% fino al 200% dell’importo compensato, a seconda della tipologia di credito: inesistente o non spettante. Con la nuova normativa, le sanzioni scendono al 25% per i crediti non spettanti e al 70% per quelli inesistenti. Ma vediamo, nel dettaglio, cosa cambia e tutto ciò che c’è da sapere in caso di percezione irregolare dei crediti.
SANZIONI TRIBUTARIE
Il decreto Sanzioni, che rientra nell’ambito della riforma fiscale, tra i temi introdotti annovera l’alleggerimento delle sanzioni tributarie, che tocca anche i bonus edilizi, a partire dal Superbonus. In particolare, il decreto ha apportato delle modifiche alle sanzioni che vengono irrogate nel caso in cui i contribuenti usufruiscano di crediti non spettanti o inesistenti legati ai bonus edilizi, introducendo anche alcune modifiche alle definizioni delle due diverse tipologie di crediti d’imposta. Il provvedimento punta a una maggiore chiarezza in merito a quanto deve pagare il contribuente che compensa un credito d’imposta in maniera illegittima, anche nei casi in cui ci sia stato solo un errore. Finora le sanzioni erano più severe: i crediti cosiddetti inesistenti comportavano una sanzione dal 100% al 200% dell’importo compensato, mentre i crediti non spettanti prevedevano una sanzione del 30%. Con il nuovo decreto, le sanzioni sono state ridotte. Dal 1° settembre scorso i crediti non spettanti saranno soggetti a una sanzione del 25%, mentre quelli inesistenti saranno puniti con una sanzione del 70%. Quest’ultima può, in seguito, essere aumentata della metà e fino al doppio (140%) nel caso in cui i crediti inesistenti siano fondati su fatti materiali «oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici». Anche la definizione di crediti d’imposta inesistenti è stata ampliata. Prima delle modifiche apportate con il decreto, infatti, erano ritenuti inesistenti solo quei crediti d’imposta che rispondevano a un doppio requisito: l’assenza anche parziale dei presupposti di legge e la non rilevabilità dell’irregolarità tramite controlli automatizzati. Ora, il secondo requisito è stato eliminato. Questo cambiamento significa che più crediti possono rientrare nella categoria inesistenti. Per come era stata scritta la normativa, in questa sezione cadevano solo i crediti d’imposta del tutto fraudolenti, basati ad esempio su documentazioni tecniche false che attestano lavori edilizi mai realmente realizzati.
CREDITI NON SPETTANTI
Per quanto riguarda i crediti non spettanti, ora rientrano nella categoria quelli fondati su fatti reali, ma che difettano di specifici elementi o particolari qualità, nonché quelli utilizzati «in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti» oppure «fruiti in misura superiore a quella prevista». Quest’ultimo è un caso comune, dovuto spesso ad errori di calcolo. Ma cosa viene escluso dalla categoria non spettanti? Non solo la sanzione per questi casi scende dal 30% al 25%, ma il nuovo decreto fa anche uscire dalla categoria di non spettanti quei crediti d’imposta che non difettano di specifici elementi o particolari qualità, ma per i quali «non siano stati rispettati alcuni adempimenti amministrativi minori». Per questa tipologia si prevede una sanzione fissa di 250 euro, sempre che il contribuente rimuova la violazione entro la presentazione della dichiarazione dei redditi. La sanzione da 250 euro si applica nei casi un cui gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza e quando la violazione viene rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione stessa. In assenza di una dichiarazione deve essere rimossa entro un anno dalla commissione della violazione riscontrata nella fruizione del credito d'imposta per il Superbonus.(m.p.)
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