Luce e gas, divieto di telefonate moleste
Dal 2025 le nuove regole: i contratti di fornitura non potranno più essere "estorti" alla cornetta
L'AQUILA . Telefonate moleste a tutte le ore. Il cellulare che squilla nel pieno di una riunione. Dall'altro capo, una voce propone contratti e "affari" per tagliare i costi delle bollette di luce e gas. Dal 2025 tutto ciò non sarà più possibile: entreranno, infatti, in vigore le nuove regole per i contratti di fornitura luce o gas, che non potranno più essere "estorti" a voce, per telefono.
Lo ha annunciato l’Autorità Arera, che ha approvato un'apposita delibera con l’obiettivo «di offrire maggiori garanzie e trasparenza». Risultato: affinché i consensi per la stipula del contratto via telefono siano validi sarà necessario che il cliente confermi di aver ricevuto il documento scritto, con tutte le condizioni contrattuali.
CHE COSA CAMBIA.
Il contratto dovrà essere trasmesso su supporto cartaceo. E nel "porta a porta", ovvero i contratti stipulati nell'ambito di visite non richieste di un venditore nell’abitazione di un cliente, o in caso di escursioni organizzate da un venditore a scopo commerciale, il diritto di ripensamento viene esteso da 14 a 30 giorni.
Nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali o a distanza, il venditore ha l’obbligo di fornire ai clienti domestici, se disponibili, le informazioni sui mezzi di comunicazione elettronica che consentano lo scambio di messaggi scritti su un supporto durevole, in grado di riportare data e ora della comunicazione. Nel caso di controversie legate all’efficacia della variazione unilaterale e del rinnovo delle condizioni economiche, a seguito di una eventuale contestazione sulla ricezione dell’atto da parte del cliente, l’onere della prova dell’invio e del recapito degli atti grava sul venditore.
Infine, a tutela del consumatore, viene ribadita la responsabilità dei venditori per quanto riguarda il rispetto del Codice di condotta commerciale e dei diritti dei clienti anche con per i servizi telemarketing e teleselling affidati a terzi, indipendentemente dalla tecnologia o dalle modalità organizzative adottate per promuovere e concludere i contratti. In conclusione, non sarà più possibile stipulare contratti per luce e gas solo telefonicamente.
MODIFICHE CONTRATTUALI. Un’altra, importante, modifica riguarda le comunicazioni relative alle modifiche delle condizioni contrattuali, come le variazioni unilaterali, le evoluzioni automatiche e i rinnovi. Queste dovranno essere fornite ai clienti su un supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente e, nel caso di variazioni unilaterali e rinnovi, dovranno avere contenuto vincolato alle specifiche previsioni regolatorie ed essere separate da comunicazioni di altra natura, come ad esempio le comunicazioni a scopi commerciali.
Inoltre, nel caso di comunicazioni telematiche, l’intestazione della comunicazione deve coincidere con l’eventuale oggetto del messaggio di trasmissione.
Le variazioni unilaterali e i rinnovi dovranno essere comunicati con un preavviso non inferiore a tre mesi, ridotto a un mese solo nel caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi determinati dal venditore. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il venditore deve corrispondere un indennizzo automatico al cliente finale.
CONSUMATORI PIù TUTELATI.
La delibera fa scattare le modifiche al Codice del Consumo previste dal decreto legislativo 26 del 2023 e dalla legge Concorrenza 2022, rafforzando gli obblighi dei venditori, in caso di modifica delle condizioni contrattuali.
«Negli ultimi anni», dichiara Stefano Besseghini, presidente Arera, "molti contratti di energia e gas sono stati oggetto di modifiche, sia in esito ai processi di definitiva liberalizzazione, sia a causa degli aumenti imprevedibili dei prezzi, dovuti prima alla fine del Covid e, poi, al conflitto in Ucraina e alle conseguenti tensioni sui mercati. Le novità del Codice commerciale mirano a riequilibrare il rapporto che si è venuto a creare tra operatori e consumatori in conseguenza di questi fenomeni, con l’introduzione di ulteriori strumenti di tutela che rappresentano un ulteriore segno della crescita di attenzione verso i clienti».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Lo ha annunciato l’Autorità Arera, che ha approvato un'apposita delibera con l’obiettivo «di offrire maggiori garanzie e trasparenza». Risultato: affinché i consensi per la stipula del contratto via telefono siano validi sarà necessario che il cliente confermi di aver ricevuto il documento scritto, con tutte le condizioni contrattuali.
CHE COSA CAMBIA.
Il contratto dovrà essere trasmesso su supporto cartaceo. E nel "porta a porta", ovvero i contratti stipulati nell'ambito di visite non richieste di un venditore nell’abitazione di un cliente, o in caso di escursioni organizzate da un venditore a scopo commerciale, il diritto di ripensamento viene esteso da 14 a 30 giorni.
Nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali o a distanza, il venditore ha l’obbligo di fornire ai clienti domestici, se disponibili, le informazioni sui mezzi di comunicazione elettronica che consentano lo scambio di messaggi scritti su un supporto durevole, in grado di riportare data e ora della comunicazione. Nel caso di controversie legate all’efficacia della variazione unilaterale e del rinnovo delle condizioni economiche, a seguito di una eventuale contestazione sulla ricezione dell’atto da parte del cliente, l’onere della prova dell’invio e del recapito degli atti grava sul venditore.
Infine, a tutela del consumatore, viene ribadita la responsabilità dei venditori per quanto riguarda il rispetto del Codice di condotta commerciale e dei diritti dei clienti anche con per i servizi telemarketing e teleselling affidati a terzi, indipendentemente dalla tecnologia o dalle modalità organizzative adottate per promuovere e concludere i contratti. In conclusione, non sarà più possibile stipulare contratti per luce e gas solo telefonicamente.
MODIFICHE CONTRATTUALI. Un’altra, importante, modifica riguarda le comunicazioni relative alle modifiche delle condizioni contrattuali, come le variazioni unilaterali, le evoluzioni automatiche e i rinnovi. Queste dovranno essere fornite ai clienti su un supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente e, nel caso di variazioni unilaterali e rinnovi, dovranno avere contenuto vincolato alle specifiche previsioni regolatorie ed essere separate da comunicazioni di altra natura, come ad esempio le comunicazioni a scopi commerciali.
Inoltre, nel caso di comunicazioni telematiche, l’intestazione della comunicazione deve coincidere con l’eventuale oggetto del messaggio di trasmissione.
Le variazioni unilaterali e i rinnovi dovranno essere comunicati con un preavviso non inferiore a tre mesi, ridotto a un mese solo nel caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi determinati dal venditore. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il venditore deve corrispondere un indennizzo automatico al cliente finale.
CONSUMATORI PIù TUTELATI.
La delibera fa scattare le modifiche al Codice del Consumo previste dal decreto legislativo 26 del 2023 e dalla legge Concorrenza 2022, rafforzando gli obblighi dei venditori, in caso di modifica delle condizioni contrattuali.
«Negli ultimi anni», dichiara Stefano Besseghini, presidente Arera, "molti contratti di energia e gas sono stati oggetto di modifiche, sia in esito ai processi di definitiva liberalizzazione, sia a causa degli aumenti imprevedibili dei prezzi, dovuti prima alla fine del Covid e, poi, al conflitto in Ucraina e alle conseguenti tensioni sui mercati. Le novità del Codice commerciale mirano a riequilibrare il rapporto che si è venuto a creare tra operatori e consumatori in conseguenza di questi fenomeni, con l’introduzione di ulteriori strumenti di tutela che rappresentano un ulteriore segno della crescita di attenzione verso i clienti».
©RIPRODUZIONE RISERVATA