PESCARA

Preso a pugni nel locale, il gestore deve risarcire la vittima 

La sentenza del giudice: il titolare dello stabilimento non ha adottato tutte le misure di sicurezza. Il giovane era stato colpito alla nuca da un altro cliente e si era spaccato un dente, riconosciuti i danni

PESCARA. Un pugno alla nuca ricevuto da un cliente durante una serata estiva allo stabilimento balneare Pepito Beach, sulla riviera nord di Pescara, culmina con la condanna del gestore a risarcire la vittima per i danni subiti. In base alla sentenza del giudice di pace, infatti, la società organizzatrice ha omesso di predisporre e adottare tutte le misure di sicurezza per evitare il pestaggio avvenuto all’uscita del locale.

Il fatto risale all’8 giugno 2022. Un giovane, G.A. di Silvi, difeso dall’avvocato Antonio Del Vecchio, dopo che aveva trascorso la serata in discoteca al Pepito Beach in compagnia di amici, stava uscendo dal locale quando uno sconosciuto gli ha sferrato un pugno da dietro, colpendolo alla nuca. I testimoni hanno riferito di aver visto il ragazzo portarsi le mani davanti alla bocca e sul viso poiché si era spaccato un dente. I danni provocati dalla botta sono stati quantificati con un preventivo di 1.200 euro, somma stimata da un dentista per il rifacimento della dentatura, e con una ricevuta di pagamento di 602 euro.

Dall’istruttoria è emerso, inoltre, che nella stessa sera era stato accoltellato un addetto alla vigilanza all’esterno del locale e che il personale del Pepito Beach era presente quando si è verificata la scazzottata. Il giudice Emilia Maria Della Fazia, con la sentenza del 29 gennaio scorso, ha riconosciuto il diritto alla liquidazione del danno subito dal giovane e la responsabilità oggettiva della società Rugiada srl che gestisce il Pepito Beach per non aver vigilato e controllato «tutto ciò che accade nel suo locale e nelle pertinenze di esso, in modo da impedire eventuali danni a terzi, da prevedere risse e mettere in sicurezza anche gli spazi antistanti al locale stesso». La responsabilità può essere esclusa, si legge nella sentenza, «solo in presenza di un evento imprevedibile e inevitabile». Per la «lievità delle lesioni» non sono stati invece riconosciuti i danni morali.
Il procedimento civile di primo grado si è concluso quindi con la condanna della società Rugiada srl a pagare 602 euro in favore di G.A., oltre interessi legali, più le competenze di giudizio stimate in 343 euro.