Casa ipotecata, Equitalia bloccata per due volte
La commissione tributaria regionale rigetta il ricorso dell’Agenzia delle entrate La proprietà dell’immobile era stata assegnata a un fondo patrimoniale
TERAMO. Vince per la seconda volta la sua battaglia contro l’ex Equitalia, che gli aveva ipotecato la casa. La commissione tributaria regionale ha respinto l’appello proposto da quella che ora si chiama Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) contro quando deciso dalla commissione provinciale.
M.S. di Giulianova nel febbraio 2016 si è visto iscrivere un’ipoteca sull’abitazione in cui vive con la moglie e i figli. A monte c’erano dei debiti con l’erario accumulati in passato, prima di sposarsi: M.S. aveva un’impresa individuale e non aveva pagato, soprattutto, Irpef, Iva Irap e contributo alla Camera di commercio per 65.766 euro poi arrivati a 131mila: imposte collegate all’attività poi chiusa.
Dopo il matrimonio, nel maggio 2013 il giuliese ha costituito un fondo patrimoniale con il coniuge, in cui ha fatto confluire l’abitazione. Questo però non ha fermato Equitalia che nel 2016 ha iscritto l’ipoteca. A questo punto il legale di M.S., Berardo Di Ferdinando, ha fatto ricorso alla commissione tributaria provinciale, che prima ha sospeso, poi ha annullato l’iscrizione dell’ipoteca. La commissione ha fatto notare che una giurisprudenza di Cassazione stabilisce che i beni costituiti nel fondo patrimoniale, non potendo essere distolti nella loro destinazione dai bisogni familiari, possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi solo nei limiti in cui sono suscettibili di esecuzione forzata e, quindi, solo in relazione all’inadempimento di obbligazione assunte nell’interesse della famiglia». Quindi sarebbe stata accettabile se M.S. non avesse pagato imposte come Imu o Tia, ma non contributi e tasse che ineriscono al lavoro.
Anche in questo secondo caso l’Ader è stata condannata a pagare le spese di lite. C’è però una differenza: la commissione tributaria regionale in sede di appello si è ritenuta competente a decidere per i soli tributi erariali e non anche per quelli Inps e per le sanzioni amministrative, di competenza rispettivamente del tribunale ordinario di Teramo - sezione lavoro – e del tribunale civile o giudice di pace di Teramo (a seconda del valore dell'esposizione delle sanzioni amministrative). Per tali due tipologie di debito l’avvocato Di Ferdinando presenterà due ricorsi in riassunzione.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
M.S. di Giulianova nel febbraio 2016 si è visto iscrivere un’ipoteca sull’abitazione in cui vive con la moglie e i figli. A monte c’erano dei debiti con l’erario accumulati in passato, prima di sposarsi: M.S. aveva un’impresa individuale e non aveva pagato, soprattutto, Irpef, Iva Irap e contributo alla Camera di commercio per 65.766 euro poi arrivati a 131mila: imposte collegate all’attività poi chiusa.
Dopo il matrimonio, nel maggio 2013 il giuliese ha costituito un fondo patrimoniale con il coniuge, in cui ha fatto confluire l’abitazione. Questo però non ha fermato Equitalia che nel 2016 ha iscritto l’ipoteca. A questo punto il legale di M.S., Berardo Di Ferdinando, ha fatto ricorso alla commissione tributaria provinciale, che prima ha sospeso, poi ha annullato l’iscrizione dell’ipoteca. La commissione ha fatto notare che una giurisprudenza di Cassazione stabilisce che i beni costituiti nel fondo patrimoniale, non potendo essere distolti nella loro destinazione dai bisogni familiari, possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi solo nei limiti in cui sono suscettibili di esecuzione forzata e, quindi, solo in relazione all’inadempimento di obbligazione assunte nell’interesse della famiglia». Quindi sarebbe stata accettabile se M.S. non avesse pagato imposte come Imu o Tia, ma non contributi e tasse che ineriscono al lavoro.
Anche in questo secondo caso l’Ader è stata condannata a pagare le spese di lite. C’è però una differenza: la commissione tributaria regionale in sede di appello si è ritenuta competente a decidere per i soli tributi erariali e non anche per quelli Inps e per le sanzioni amministrative, di competenza rispettivamente del tribunale ordinario di Teramo - sezione lavoro – e del tribunale civile o giudice di pace di Teramo (a seconda del valore dell'esposizione delle sanzioni amministrative). Per tali due tipologie di debito l’avvocato Di Ferdinando presenterà due ricorsi in riassunzione.
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