Copia il geologo, il giudice condanna l’ingegnere
Professionista teramano accusato di plagio: dovrà distruggere la sua opera il tribunale civile stabilisce anche il risarcimento dei danni patrimoniali
TERAMO. Il diritto d’autore va tutelato: nessuno è autorizzato a saccheggiare il prodotto dell’ingegno o del lavoro altrui. E’ una sentenza destinata a fare giurisprudenza quella che ha condannato un ingegnere teramano per aver usato e spacciato come sua una relazione geologica e geotecnica fatta da un geologo. Il giudice del tribunale civile teramano Paolo Andrea Vassallo ha disposto che il professionista debba distruggere l’opera «abusivamente e illecitamente riprodotta» e risarcire con tremila euro il vero autore della relazione. Nessuna zona d’ombra o d’incertezza: in 13 pagine il magistrato, pronunciamenti della Cassazione ben in evidenza, mette nero su bianco che non c’è libertà senza regole e senza limiti. «In dottrina e giurisprudenza», scrive, «la creatività viene identificata nell’originalità della forma rappresentativa dell’opera, coincidente con il modo personale attraverso il quale l’autore esprime il concetto. Secondo tale orientamento la creatività di un’opera ricorre quando questa presenti un’organica originalità fornendo una rappresentazione della realtà che si riveli espressione di una personale elaborazione dell’autore».
A portare l’ingegnere in tribunale è il geologo che qualche anno fa si accorge, nel momento in cui viene incaricato di fare un lavoro per una società, che tra gli elaborati finiti a sua disposizione c’è una relazione geologica e geotecnica firmata dal professionista. Al geologo basta poco per capire che quella relazione altro non è che un suo lavoro redatto qualche anno prima in occasione di un altro incarico professionale. L’ingegnere si difende sostenendo che non si tratta di plagio ma di acquisizione di documentazione finalizzata a costruire «un documento unitario e organico di relazione geotecnica» richiamando un parere del ministero dei lavori pubblici dal quale si evincerebbe la possibilità per l’ingegnere geotecnico di avvalersi di un geologo. Una tesi che per il giudice non ha fondamento. «Appare elementare», si legge a questo proposito nella sentenza, «la differenza tra avvalersi dell’opera di un collaboratore mantenendo la paternità dell’opera del collaboratore ovvero facendola confluire nell’opera finale, certamente dietro il consenso del collaboratore, rispetto al comportamento della copiatura totale di opera redatta da altro professionista. L’ingegnere si è appropriato della patenità dell’opera redatta dall’altra parte attraverso la copiatura integrale ed acritica della stessa nonchè la cancellazione di qualsiasi segno che potesse essere riconducibile alla reale autrice dell’opera. Il professionista ha semplicemente sostituito il nome del professionista redattore della relazione spacciando l’opera come propria» Per il giudice del tribunale civile «si tratta ,pertanto, non già di una condotta di acquisizione della documentazione (che implica che la stessa mantenga la sua vera paternità) ma di una vera a propria condotta contraffattiva di appropriazione dell’altrui opera di ingegno». Un’opera d’ingegno che deve essere tutelata. Sempre. Ora l’ingegnere dovrà distruggere le copie della relazione di cui si è appropriato.
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