Non vuole risarcire la cliente: ex Tercas condannata due volte 

La risparmiatrice vince dal giudice di pace, ma l’istituto bancario impugna davanti al tribunale civile Il magistrato: «Gli obblighi informativi previsti non sono stati rispettati, il rimborso va confermato»

TERAMO. La cronaca giudiziaria continua a declinare la vicenda delle azioni ex Tercas. Dopo gli svariati pronunciamenti di secondo grado a favore di decine di risparmiatori, ora c’è un’altra sentenza a stabilire nuovamente che da parte dell’istituto bancario non ci sia stata un’adeguata informazione – in un orientamento giurisprudenziale ormai sempre più consolidato – ma anche a respingere la richiesta dell’istituto che chiedeva la restituzione della somma risarcita alla cliente. Anche in questo caso i fatti contestati risalgono al 2006, prima del commissariamento Tercas del 2012 e prima dell’ingresso della Banca Popolare di Bari.
La giudice del tribunale civile Maria Laura Pasca ha respinto il ricorso della banca che aveva impugnato una sentenza con cui un giudice di pace sempre del tribunale di Teramo aveva dato ragione a una risparmiatrice che aveva comprato 250 azioni per un valore di 2.200 euro e che da un momento all’altro si era ritrovata con titoli senza più valore. Nel ricorso la banca sosteneva di aver assolto a tutti gli obblighi informativi nei confronti della cliente e quindi chiedeva la restituzione del risarcimento disposto nei confronti della risparmiatrice dopo la sentenza del giudice di pace.
Scrive la giudice Pasca facendo riferimento a svariati pronunciamenti della Cassazione: «Gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario devono essere tali da consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l’intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l’intermediario deve fornire in ragione dell’investimento prescelto, tenuto conto sia delle caratteristiche dell’investitore, che di quelle del titolo verso cui si indirizza l’investimento. Come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità l’investitore deve ricevere una vera informazione, sicché gli intermediari devono, dal canto loro, fornire ai clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole». E aggiunge: «Al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato». La risparmiatrice è stata assistita dall’avvocato Odette Frattarelli.
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