Teramo, aveva un telefonino rubato: "Assolto perché è un fatto lieve"
L’imputato, accusato di ricettazione, aveva già restituito l’apparecchio. Il giudice applica la nuova disciplina sulla particolare tenuità del fatto entrata in vigore nel 2015
TERAMO. Era finito a processo per la ricettazione di un telefono cellulare risultato rubato, ma è stato assolto «perchè non punibile per speciale tenuità del fatto». Il giudice monocratico Antonio Converti ha applicato la nuova disciplina sulla particolare tenuità del fatto entrata in vigore nel 2015 nell’ambito di una serie di provvedimenti legislativi approvati con l’obiettivo di alleggerire i carichi dei tribunali evitando il ricorso a sanzioni penali per reati occasionali e ritenuti senza allarme sociale.
La speciale tenuità si applica a tutti quei reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria o la pena detentiva non superiore a cinque anni, escludendo –naturalmente– condotte caratterizzate da crudeltà, motivi abbietti o futili o quando le conseguenze procurate siano di particolare gravità (morte o lesioni gravissime). E dunque, escluso tutto questo, nel caso specifico il tribunale si è trovato a giudicare un trentenne teramano (assistito dall’avvocato Antonio Del Vecchio) accusato di ricettazione di un telefono cellulare che era stato rubato al legittimo proprietario e finito a processo con una citazione diretta. Al termine dell’istruttoria dibattimentale è stato lo stesso pm d’udienza Monica Speca a chiedere l’assoluzione dell’uomo per speciale tenuità del fatto. Richiesta accolta dal giudice che nelle motivazioni ha più volte richiamato la nuova disciplina.
«Il requisito fondamentale è dato dalla modalità della condotta e dall’esiguità del danno o del pericolo che devono condurre ad un giudizio di particolare tenuità dell’offesa arrecata e ad una valutazione di non abitualità del comportamento deviante», ha scritto il giudice che così ha concluso: «Venendo al caso in esame questo giudicante osserva: l’offesa arrecata è di particolare tenuità del fatto, tenuto conto del fatto che il telefono risulta restituito alla persona offesa. A tal proposito un valido parametro per stabilire l’esiguità del danno arrecato può essere rinvenuto nella mancata costituzione di parte civile da parte della persona offesa, pur presente in udienza. Ritiene, pertanto, questo giudicante che tale circostanza ben possa essere utilizzata per valutare la speciale tenuità del fatto; l’imputato è incensurato e non ha altri carichi pendenti per reati della stessa indole. Alla luce delle considerazioni che precedono questo giudicante ritiene che l’imputato debba essere assolto». (d.p.)
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