CATIGNANO

Il sindaco sgombera 59 migranti, il Tar dà lo stop all’ordinanza

Scontro sull’accoglienza, il Comune: l’immobile non è idoneo. Ma il gestore presenta i pareri favorevoli di prefettura e Asl e ottiene il via libera: non ci sono criticità

CATIGNANO. Il sindaco di Catignano, Enrico Valentini, ex della Lega passato a Fratelli d’Italia, l’aveva deciso da solo, con il parere contrario di tutti gli enti, a partire dalla prefettura di Pescara: via tutti i profughi, compresi i bambini e le mamme, dal Cas (Centro di accoglienza straordinaria) nell’ex scuola di contrada Sterpara.

«Sgombero immediato dell’intero immobile», aveva scritto il sindaco su un’ordinanza adottata il 23 novembre scorso per la presenza di troppe persone in quell’edificio – 59 a fronte di una capienza massima di 52 –, e poi termosifoni rotti e mancanza dei certificati di agibilità. Ma, per il Tar di Pescara, quell’ordinanza del sindaco «presenta plurimi profili di illegittimità». E così il Tar ha accolto il ricorso della cooperativa sociale che gestisce il Cas, la Nuvola di San Salvo assistita dall’avvocato Vincenzo Mastrangelo, e l’ordinanza 51 è stata sospesa: quel documento, dice il pronunciamento del Tar, potrebbe creare «pregiudizio grave ed irreparabile all’interesse pubblico connesso allo svolgimento dell’attività di accoglienza di migranti richiedenti protezione internazionale».

Il 19 luglio prossimo ci sarà la sentenza, intanto, i migranti possono restare a Catignano. «Quell’immobile è privo dei requisiti», commenta il sindaco, «se un cittadino deve rispettare le regole allora questo deve valere anche per strutture del genere». L’ordinanza sindacale era stata disposta dopo un sopralluogo nell’edificio che ospita il Cas, con il sì della prefettura: secondo il documento del sindaco, l’immobile era «privo di certificato di agibilità »; era «occupato da un numero di persone superiore a quanto comunicato » e rispetto alla capacità di scarico degli impianti delle acque reflue; l’impianto di riscaldamento era «non funzionante».

Il ricorso del gestore risponde che «il provvedimento sindacale è clamorosamente illegittimo e difetta dei presupposti di necessità e urgenza legittimanti non solo il potere sindacale». E, dice ancora il ricorso, «in assenza dei motivati e dimostrati presupposti di necessità e urgenza, l’ordinanza contingibile e urgente deve ritenersi illegittima per eccesso di potere». Il documento continua: «Il provvedimento oltre ad essere abnorme e illegittimo è altresì affetto da carenza d’istruttoria. L’ordinanza sindacale omette e non tiene conto di tutti i pareri e di ogni autorizzazione rilasciati dagli enti preposti per lo svolgimento dell’attività di Cas. La compagine ricorrente ha ottenuto, a seguito del sopralluogo effettuato il 27 novembre 2023, dunque in data successiva a quello effettuato dal Comune di Catignano, dal Nucleo ispettivo Cas parere positivo».

E, secondo il Tar presieduto da Paolo Passoni, il sindaco non può ordinare lo sgombero dei migranti: quella decisione «esorbita dalle funzioni sindacali, invadendo la sfera di competenza in ordine alla verifica dell’idoneità delle strutture temporanee di accoglienza che la legge statale riserva in via esclusiva all’autorità prefettizia». E la prefettura, oltre alla Asl, alla questura e ai vigili del fuoco, aveva dato il suo assenso all’accoglienza. E questo dettaglio è sottolineato dal Tar e ritenuto decisivo: l’ordinanza del sindaco «risulta viziata anche per carenza di motivazione e di difetto d’istruttoria in quanto non tiene conto – come peraltro rilevato dalla relazione della prefettura di Pescara depositata agli atti del giudizio – dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni rilasciati dagli enti competenti che hanno verificato l’assenza di criticità all’interno della struttura».