Modello 730, come evitare gli errori
Unico, chi è esonerato dalla presentazione. Prima casa, le agevolazioni.
Come correggere gli errori del 730, come calcolare gli interessi per la rateizzazione dei versamenti, come non perdere il beneficio per l’acquisto della prima casa e quando si è esonerati dalla presentazione dell’Unico, sono tra gli argomenti trattati dalla rubrica dei quesiti curata dall’Agenzia delle Entrate. Riportiamo di seguito le risposte ai quesiti, scelti tra quelli di maggiore interesse, formulati dai lettori ai funzionari dell’Agenzia martedì scorso chiamando alla nostra redazione al numero verde 800866051.
MOD. 730 ERRATO COME CORREGGERLO D.: Il mod. 730 presentato al sostituto d’imposta per l’assistenza fiscale è stato trasmesso all’Agenzia delle Entrate con un errore, non è stato indicato un compenso occasionale con relativa ritenuta Irpef d’acconto. Come si può correggere? R.: Qualora sia necessario correggere il mod. 730 presentato al proprio sostituto d’imposta, è possibile avvalersi di due diverse modalità, a seconda dell’esito della modifica: 1) si può presentare, entro il 25 ottobre 2009 esclusivamente a un Caf, il mod. 730 integrativo, con la relativa documentazione, se dalla correzione si ottiene un maggior rimborso o un minor debito (nel caso prospettato dipende sia dall’entità del reddito complessivo e sia dalla capienza di ulteriori detrazioni per lavoro dipendente e assimilati). Al contrario, se dalla correzione si ottiene un maggior debito o un minor credito sarà necessario presentare il mod. UNICO 2009, barrando la casella “correttiva nei termini”, e versare la somma dovuta entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi, tramite il mod. F24.
MOD. 730 ACCONTO NON TRATTENUTO PER INCAPIENZA STIPENDIO D.: Il mod. 730/2009 evidenzia versamenti di acconto Irpef rilevanti, in particolare quello riferito alla seconda rata di novembre, che non è rateizzabile. Ove tale importo risulti superiore allo stesso stipendio di novembre, cosa occorre fare per evitare sanzioni? R.: Se la retribuzione di novembre risulterà insufficiente a coprire la seconda rata dell’acconto Irpef, il sostituto d’imposta dovrà trattenere l’importo residuo sulla retribuzione di dicembre, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Se entro la fine dell’anno comunque non sarà stato possibile trattenere l’intero importo per insufficienza delle retribuzioni, il sostituto d’imposta dovrà comunicare, entro lo stesso mese di dicembre, la somma non versata ancora dovuta all’erario. Quest’ultima, maggiorata dello 0,40% per ogni mese successivo a quello di novembre, dovrà essere versata entro gennaio direttamente dal contribuente mediante il modello F24, con il cod. tributo 4034.
PERDITA AGEVOLAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA D.: Per ottenere l’agevolazione per l’acquisto della prima casa la legge prevede la necessità di trasferire la residenza nel comune ove è situato l’immobile, entro 18 mesi dall’atto notarile. Per quanto tempo tale residenza va mantenuta? R.: La normativa in materia di agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa” (nota II-bis, articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/86) non prevede, tra le cause di decadenza del beneficio, il successivo cambio di residenza presso altro comune. Si ha invece la perdita dei benedici fiscali qualora il contribuente ceda l’immobile prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto.
RATEIZZAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO D.: E’ possibile rateizzare una cartella di pagamento di importo complessivo di circa 4.700 euro se il contribuente si trova in un momento di difficoltà economica? R.: Il contribuente-debitore può presentare richiesta all’Agente della riscossione (Equitalia Spa) e ottenere una dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 36 rate mensili, essendo l’importo compreso tra i 3.500 e i 5.000 euro. L’istanza deve essere prodotta su apposito modulo reperibile sul sito web di Equitalia, dove vanno indicati sinteticamente i motivi che hanno determinato la situazione temporanea di obiettiva difficoltà. Va evidenziato, nel caso di accoglimento della richiesta, che si decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente di due rate consecutive. In questo caso, l’importo ancora dovuto verrà riscosso automaticamente in una unica soluzione.
CALCOLO INTERESSI PER RATEIZZARE VERSAMENTI IRPEF D.: Un contribuente, che deve versare una rilevante somma di denaro a saldo Irpef 2008 e in acconto per il 2009, chiede di sapere, come devono essere calcolati gli interessi per la rateizzazione in 5 rate? R.: I soggetti non titolari di partita IVA possono rateizzare tutti i versamenti dovuti fino a un massimo di 5 rate, escluso il 2º versamento di acconto in scadenza nel mese di novembre. Pertanto, le somme dovute a titolo di saldo e di 1º acconto delle imposte dovute, che andavano versate entro il 16 giugno, dovranno essere versate entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 31 luglio 2009, con l’applicazione di interessi per un ulteriore 0,23%. Per le rate successive, che scadono alla fine di ogni mese, occorre aggiungere un ulteriore 0,50% di interessi a titolo forfetario per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. La rateizzazione deve terminare non oltre novembre 2009.
DETRAIBILITÀ PARCELLA NOTAIO D.: Tra le spese detraibili, è possibile inserire la parcella del notaio per acquisto casa? R.: L’onorario del notaio per la stipula dell’atto di acquisto o della costruzione dell’abitazione principale non è riconosciuto tra gli oneri detraibili ai fini Irpef, al contrario dell’onorario dovuto per l’atto di mutuo, e con riferimento al quale soltanto spetta una detrazione nella misura del 19%.
ESONERO PRESENTAZIONE DELL’UNICO D.: Una persona fisica che possiede solo un immobile adibito ad abitazione principale, con rendita di 395 euro e un terreno al 50% con reddito domenicale e un reddito agrario pari rispettivamente a 6 e 9 euro, è obbligata a presentare il modello Unico? R.: Le istruzioni alla compilazione del modello Unico 2009 PF, chiariscono che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione coloro che nel corso del 2008 hanno posseduto solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro, al lordo della deduzione prevista per l’abitazione principale.
ACCONTO DOVUTO PER I CONTRIBUENTI MINIMI D.: I contribuenti “minimi” sono soggetti al pagamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva così come previsto per l’irpef? R.: Sì. Con la recente Risoluzione n. 143/E del 8/6/2009, infatti, l’Agenzia delle entrate ha istituito i due codici tributo per il versamento rispettivamente del primo acconto (1798) e del secondo acconto (1799) dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi. Per espressa previsione il primo acconto è rateizzabile con le stesse modalità di calcolo previste per la determinazione degli acconti Irpef. A cura dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Abruzzo. Hanno collaborato: G. Imparato, G. Amicucci, A. Priore.
MOD. 730 ERRATO COME CORREGGERLO D.: Il mod. 730 presentato al sostituto d’imposta per l’assistenza fiscale è stato trasmesso all’Agenzia delle Entrate con un errore, non è stato indicato un compenso occasionale con relativa ritenuta Irpef d’acconto. Come si può correggere? R.: Qualora sia necessario correggere il mod. 730 presentato al proprio sostituto d’imposta, è possibile avvalersi di due diverse modalità, a seconda dell’esito della modifica: 1) si può presentare, entro il 25 ottobre 2009 esclusivamente a un Caf, il mod. 730 integrativo, con la relativa documentazione, se dalla correzione si ottiene un maggior rimborso o un minor debito (nel caso prospettato dipende sia dall’entità del reddito complessivo e sia dalla capienza di ulteriori detrazioni per lavoro dipendente e assimilati). Al contrario, se dalla correzione si ottiene un maggior debito o un minor credito sarà necessario presentare il mod. UNICO 2009, barrando la casella “correttiva nei termini”, e versare la somma dovuta entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi, tramite il mod. F24.
MOD. 730 ACCONTO NON TRATTENUTO PER INCAPIENZA STIPENDIO D.: Il mod. 730/2009 evidenzia versamenti di acconto Irpef rilevanti, in particolare quello riferito alla seconda rata di novembre, che non è rateizzabile. Ove tale importo risulti superiore allo stesso stipendio di novembre, cosa occorre fare per evitare sanzioni? R.: Se la retribuzione di novembre risulterà insufficiente a coprire la seconda rata dell’acconto Irpef, il sostituto d’imposta dovrà trattenere l’importo residuo sulla retribuzione di dicembre, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Se entro la fine dell’anno comunque non sarà stato possibile trattenere l’intero importo per insufficienza delle retribuzioni, il sostituto d’imposta dovrà comunicare, entro lo stesso mese di dicembre, la somma non versata ancora dovuta all’erario. Quest’ultima, maggiorata dello 0,40% per ogni mese successivo a quello di novembre, dovrà essere versata entro gennaio direttamente dal contribuente mediante il modello F24, con il cod. tributo 4034.
PERDITA AGEVOLAZIONE ACQUISTO PRIMA CASA D.: Per ottenere l’agevolazione per l’acquisto della prima casa la legge prevede la necessità di trasferire la residenza nel comune ove è situato l’immobile, entro 18 mesi dall’atto notarile. Per quanto tempo tale residenza va mantenuta? R.: La normativa in materia di agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa” (nota II-bis, articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/86) non prevede, tra le cause di decadenza del beneficio, il successivo cambio di residenza presso altro comune. Si ha invece la perdita dei benedici fiscali qualora il contribuente ceda l’immobile prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto.
RATEIZZAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO D.: E’ possibile rateizzare una cartella di pagamento di importo complessivo di circa 4.700 euro se il contribuente si trova in un momento di difficoltà economica? R.: Il contribuente-debitore può presentare richiesta all’Agente della riscossione (Equitalia Spa) e ottenere una dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 36 rate mensili, essendo l’importo compreso tra i 3.500 e i 5.000 euro. L’istanza deve essere prodotta su apposito modulo reperibile sul sito web di Equitalia, dove vanno indicati sinteticamente i motivi che hanno determinato la situazione temporanea di obiettiva difficoltà. Va evidenziato, nel caso di accoglimento della richiesta, che si decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente di due rate consecutive. In questo caso, l’importo ancora dovuto verrà riscosso automaticamente in una unica soluzione.
CALCOLO INTERESSI PER RATEIZZARE VERSAMENTI IRPEF D.: Un contribuente, che deve versare una rilevante somma di denaro a saldo Irpef 2008 e in acconto per il 2009, chiede di sapere, come devono essere calcolati gli interessi per la rateizzazione in 5 rate? R.: I soggetti non titolari di partita IVA possono rateizzare tutti i versamenti dovuti fino a un massimo di 5 rate, escluso il 2º versamento di acconto in scadenza nel mese di novembre. Pertanto, le somme dovute a titolo di saldo e di 1º acconto delle imposte dovute, che andavano versate entro il 16 giugno, dovranno essere versate entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 31 luglio 2009, con l’applicazione di interessi per un ulteriore 0,23%. Per le rate successive, che scadono alla fine di ogni mese, occorre aggiungere un ulteriore 0,50% di interessi a titolo forfetario per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. La rateizzazione deve terminare non oltre novembre 2009.
DETRAIBILITÀ PARCELLA NOTAIO D.: Tra le spese detraibili, è possibile inserire la parcella del notaio per acquisto casa? R.: L’onorario del notaio per la stipula dell’atto di acquisto o della costruzione dell’abitazione principale non è riconosciuto tra gli oneri detraibili ai fini Irpef, al contrario dell’onorario dovuto per l’atto di mutuo, e con riferimento al quale soltanto spetta una detrazione nella misura del 19%.
ESONERO PRESENTAZIONE DELL’UNICO D.: Una persona fisica che possiede solo un immobile adibito ad abitazione principale, con rendita di 395 euro e un terreno al 50% con reddito domenicale e un reddito agrario pari rispettivamente a 6 e 9 euro, è obbligata a presentare il modello Unico? R.: Le istruzioni alla compilazione del modello Unico 2009 PF, chiariscono che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione coloro che nel corso del 2008 hanno posseduto solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro, al lordo della deduzione prevista per l’abitazione principale.
ACCONTO DOVUTO PER I CONTRIBUENTI MINIMI D.: I contribuenti “minimi” sono soggetti al pagamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva così come previsto per l’irpef? R.: Sì. Con la recente Risoluzione n. 143/E del 8/6/2009, infatti, l’Agenzia delle entrate ha istituito i due codici tributo per il versamento rispettivamente del primo acconto (1798) e del secondo acconto (1799) dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi. Per espressa previsione il primo acconto è rateizzabile con le stesse modalità di calcolo previste per la determinazione degli acconti Irpef. A cura dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell’Abruzzo. Hanno collaborato: G. Imparato, G. Amicucci, A. Priore.