Il ministero avvisa i prefetti: sì alla passeggiata genitore-figli

1 Aprile 2020

Nuova circolare del Viminale prova a chiarire: spostamenti solo vicino a casa

SUL CENTRO IN EDICOLA IL MODULO DA RITAGLIARE SUGLI SPOSTAMENTI

ROMA. Un solo genitore può camminare con i figli minori «purché in prossimità della propria abitazione». Lo precisa l'ennesima circolare inviata ieri dal Viminale ai prefetti per fornire «chiarimenti» sul divieto di assembramento e spostamenti. Si tratta di indicazioni, spiega il capo di Gabinetto, Matteo Piantedosi, da trasmettere alle forze di polizia «quotidianamente impegnate nella ricerca di un giusto equilibrio tra l'attenta vigilanza sulla corretta osservanza delle misure e la ragionevole verifica dei singoli casi».

Sono tanti ancora gli italiani che non rispettano le prescrizioni; in diversi casi ci sono poi dubbi sull'interpretazione da dare ai divieti. Da parte dei cittadini ed anche delle forze dell'ordine. Ed ecco che la nuova circolare prova a chiarire, auspicando «valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete». Una delle esigenze emerse nel Paese è quella di concedere “un'ora d'aria” ai bambini. Sul punto, il ministero precisa che ad un «solo genitore» è consentito «camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell'ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute».

Il documento del Viminale ricorda poi che restano off limits parchi e giardini e che «l'attività motoria generalmente consentita» non va intesa soltanto «come equivalente all'attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l'attuale disposizione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima il camminare in prossimità della propria abitazione».
Ok anche agli spostamenti nei pressi della propria abitazione «giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l'assistenza, in ragione della riconducibilità degli stessi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute».
In ogni caso, ribadisce la circolare, «tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e, quindi, all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona».
Il divieto di assembramento, infine, «non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all'aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio case-famiglia). In queste strutture, comunque, «chiunque acceda dall'esterno sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della istanza interpersonale di un metro e dall'utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti)».