Insegnante nell'aula di una scuola superiore

LANCIANO / SENTENZA PILOTA

Scuola, ai docenti precari 175 euro di aumento 

Insegnanti con supplenze saltuarie: per il giudice del lavoro hanno diritto alla retribuzione che il ministero negava 

LANCIANO. Un aumento di 175 euro per i docenti precari. È quello che otterrà il personale precario assunto per supplenze “temporanee” (maternità, aspettativa per incarichi politici o istituzionali, dottorato di ricerca, malattia) che ha presentato ricorso contro il ministero dell’Istruzione per vedersi riconosciuta la cosiddetta “retribuzione professionale docente”.
Il giudice del lavoro Cristina Di Stefano lunedì ha emesso sei sentenze, le prime nel tribunale di Lanciano (ulteriori pronunce ci sono state a Torino, Ivrea, Milano e Chieti), accogliendo i ricorsi di altrettanti docenti con contratti per supplenze brevi e saltuarie in varie scuole di ordine e grado dell’area frentana.

Francesco Orecchioni, avvocato

I ricorrenti, assistiti dall’avvocato Francesco Orecchioni, chiedevano la liquidazione della retribuzione professionale docente, una voce dello stipendio che viene regolarmente riconosciuta e corrisposta al personale di ruolo e persino agli altri supplenti (annuali e con contratto fino al 30 giugno). Il ministero si è costituito in giudizio deducendo che tale voce stipendiale spetterebbe soltanto ai docenti assunti a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in quanto il personale precario «non partecipa al lavoro di preparazione e programmazione dell’anno scolastico, ai consigli di classe, alle riunioni, agli incontri con i genitori ed in genere a tutte le attività finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa». Il Miur ha quindi chiesto l’integrale rigetto dei ricorsi.
«Affermazioni del tutto false», ha sostenuto in aula l’avvocato Orecchioni, «tutti i docenti, senza nessuna esclusione, sono tenuti a svolgere, oltre alle attività di insegnamento, le attività funzionali all’insegnamento. Quindi i docenti precari svolgono le stesse mansioni dei colleghi di ruolo e non di ruolo, partecipando alle attività individuali e collegiali previste nel piano annuale delle attività».
Sulla questione recentemente si è pronunciata la Corte di Cassazione, che ha osservato come l’articolo 7 del contratto collettivo (Ccni) «non opera alcuna differenziazione tra personale con contratto a tempo determinato e personale con contratto a tempo indeterminato», e tanto meno tra supplenti temporanei e supplenti annuali. Richiamando la pronuncia della Corte di legittimità, il giudice del lavoro ha accolto i ricorsi, condannando il Miur al pagamento delle differenze retributive maturate (la retribuzione è di 174,50 euro al mese) e delle spese di lite.
«È una sentenza importante», commenta Orecchioni, «un altro tassello nella lotta alla disparità di trattamento tra docenti con contratto a tempo indeterminato e docenti precari».
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