LA DIFFIDA dopo la decisione del tar
Piani di ricostruzione, ingegneri contro università
L’AQUILA. L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo ha diffuso una nota in cui afferma: «Finiscono sul tavolo della Corte di giustizia europea le convenzioni stipulate dai Comuni di...
L’AQUILA. L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo ha diffuso una nota in cui afferma: «Finiscono sul tavolo della Corte di giustizia europea le convenzioni stipulate dai Comuni di Castelvecchio Subequo e Barisciano rispettivamente con l'Università degli Studi Chieti-Pescara – Dipartimento Scienze e Storia dell'Architettura e la Scuola di Architettura e Design Vittoria (Sad) dell'Università di Camerino. Incarichi di 213851 euro per il Comune di Castelvecchio Subequo e 450000 per il Comune di Barisciano, in barba al codice dei contratti e alle norme comunitarie sulla trasparenza, concorrenza e parità di trattamento e pubblicità. A fronte del ricorso presentato dal Consiglio nazionale degli ingegneri con il supporto degli Ordini provinciali degli Ingegneri della Regione Abruzzo il Tar ha deciso di inviare tutta la documentazione alla Corte di giustizia europea con quesiti allegati. Si vuole ricordare altresì le conclusioni dell'Avvocato della Corte di Giustizia Europea (23 maggio 2012) che nello specifico ha ribadito che le convenzioni, come quelle sottoscritte tra Comuni e Università per le attività di supporto (si legga progettazione e redazione) alla formazione dei Piani di ricostruzione vanno “necessariamente assoggettati a procedure di aggiudicazione di appalto, cui è applicabile la direttiva 2004/18”. In mancanza di indizione di gara, sussiste una violazione della direttiva e anche la normativa nazionale, che ammette le convenzioni, è a sua volta contraria alla direttiva. L'Ordine degli Ingegneri di Teramo ha inoltrato una nota di diffida agli enti locali con la messa in mora ricordando che tutte le conseguenze della violazione del Codice dei contratti saranno a carico dei soggetti inadempienti con richiesta di danni e attivazione dei procedimenti consequenziali».
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