CORONAVIRUS
Consigli per le famiglie, ecco la guida ai rimborsi
Asili, viaggi studio, vacanze, matrimoni e palestre. L’Unione consumatori spiega come fare
PESCARA. Le spese rimborsabili per asili nido, alberghi, vacanze, palestre, abbonamenti? Quali diritti e quali strade intraprendere? L’Unione nazionale consumatori ha realizzato una guida, dopo l’emanazione del decreto Cura Italia, per fornire risposte ai molteplici interrogativi.
Alberghi. Chi aveva prenotato un albergo entro il 3 aprile, ha diritto alla restituzione delle somme versate. Vale anche per chi aveva prenotato un hotel per lavoro. Come per i pacchetti turistici, per i soggiorni prenotati oltre il 3 aprile 2020 (ad esempio vacanze estive), la normativa non consente attualmente di disdire questo tipo di viaggi.
Viaggi scolastici. Sono sospesi fino al 3 aprile, insieme alle iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche. In questo caso, quindi, si può ancora considerare applicabile il decreto del 2 marzo che, nel riconoscere il diritto di recesso dei viaggiatori, ha precisato che il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. I consumatori interessati devono comunicarlo entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza. Il fornitore, entro 15 giorni, procede all’emissione di un voucher.
Viaggi fino al 3 aprile. In caso di trasferimenti aerei, ferroviari o marittimi, il legislatore è intervenuto con alcuni provvedimenti precisando che i divieti dell’Autorità integrano il caso di “impossibilità sopravvenuta” con la conseguenza che sussiste il diritto del viaggiatore di vedersi rimborsato l’intero costo del viaggio (se questo deve svolgersi entro il 3 aprile 2020). I consumatori interessati devono richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza.
Viaggi successivi al 3 aprile. Per i trasferimenti in aereo previsti per date successive al 3 aprile 2020 si applica la disciplina generale, cioè il Regolamento (CE) 261/2004 e quindi, in caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione. Il rimborso deve avvenire entro 7 giorni. Qualora il volo sia confermato bisognerà comprendere in quale situazione ci troveremo alla data prevista per la partenza per determinare il diritto del consumatore a recedere.
Nido, asilo, mense scuola. Il consumatore ha diritto di interrompere i pagamenti, ma anche di chiedere la restituzione delle somme versate limitatamente al periodo in cui non può fruire del servizio.
Corsi vari: lingua, musica... Il consumatore ha diritto di interrompere i pagamenti e, se avesse versato degli anticipi, può anche chiedere la restituzione delle somme versate limitatamente al periodo in cui non può fruire del servizio.
Palestre, piscine e altro. Il consumatore ha diritto al rimborso della quota parte di abbonamento del quale non può usufruire (o del singolo titolo di ingresso). In questi giorni alcuni operatori stanno proponendo ai consumatori di “congelare” gli abbonamenti per poi riprenderli a emergenza finita.
Abbonamenti sci. Chi aveva acquistato un abbonamento stagionale o skypass per la stagione invernale (o per più giorni), ha diritto alla restituzione della quota parte dell'abbonamento non più utilizzabile.
Concerti e teatro. Si ha diritto al rimborso presentando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita istanza di rimborso al venditore.
Abbonamento trasporti. Il consumatore ha diritto al rimborso della quota parte di abbonamento non usufruita (per impossibilità sopravvenuta).
Bollo auto. Trattandosi di una tassa di possesso, non si può sospendere il pagamento.
Assicurazione Rc auto. Non sembra giustificata una sospensione dei pagamenti, anche perché l’auto deve essere coperta da assicurazione anche se parcheggiata. Esistono comunque formule contrattuali per sospendere le coperture.
Matrimoni. I contratti dei matrimoni (location, catering, fiori, fotografo) possono essere risolti dal consumatore senza addebito di costi (salvo quelli già sostenuti e documentati da parte del fornitore) a condizione che la data dell’evento rientri nel periodo di emergenza. (r.rs.)
Alberghi. Chi aveva prenotato un albergo entro il 3 aprile, ha diritto alla restituzione delle somme versate. Vale anche per chi aveva prenotato un hotel per lavoro. Come per i pacchetti turistici, per i soggiorni prenotati oltre il 3 aprile 2020 (ad esempio vacanze estive), la normativa non consente attualmente di disdire questo tipo di viaggi.
Viaggi scolastici. Sono sospesi fino al 3 aprile, insieme alle iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche. In questo caso, quindi, si può ancora considerare applicabile il decreto del 2 marzo che, nel riconoscere il diritto di recesso dei viaggiatori, ha precisato che il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. I consumatori interessati devono comunicarlo entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza. Il fornitore, entro 15 giorni, procede all’emissione di un voucher.
Viaggi fino al 3 aprile. In caso di trasferimenti aerei, ferroviari o marittimi, il legislatore è intervenuto con alcuni provvedimenti precisando che i divieti dell’Autorità integrano il caso di “impossibilità sopravvenuta” con la conseguenza che sussiste il diritto del viaggiatore di vedersi rimborsato l’intero costo del viaggio (se questo deve svolgersi entro il 3 aprile 2020). I consumatori interessati devono richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza.
Viaggi successivi al 3 aprile. Per i trasferimenti in aereo previsti per date successive al 3 aprile 2020 si applica la disciplina generale, cioè il Regolamento (CE) 261/2004 e quindi, in caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione. Il rimborso deve avvenire entro 7 giorni. Qualora il volo sia confermato bisognerà comprendere in quale situazione ci troveremo alla data prevista per la partenza per determinare il diritto del consumatore a recedere.
Nido, asilo, mense scuola. Il consumatore ha diritto di interrompere i pagamenti, ma anche di chiedere la restituzione delle somme versate limitatamente al periodo in cui non può fruire del servizio.
Corsi vari: lingua, musica... Il consumatore ha diritto di interrompere i pagamenti e, se avesse versato degli anticipi, può anche chiedere la restituzione delle somme versate limitatamente al periodo in cui non può fruire del servizio.
Palestre, piscine e altro. Il consumatore ha diritto al rimborso della quota parte di abbonamento del quale non può usufruire (o del singolo titolo di ingresso). In questi giorni alcuni operatori stanno proponendo ai consumatori di “congelare” gli abbonamenti per poi riprenderli a emergenza finita.
Abbonamenti sci. Chi aveva acquistato un abbonamento stagionale o skypass per la stagione invernale (o per più giorni), ha diritto alla restituzione della quota parte dell'abbonamento non più utilizzabile.
Concerti e teatro. Si ha diritto al rimborso presentando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita istanza di rimborso al venditore.
Abbonamento trasporti. Il consumatore ha diritto al rimborso della quota parte di abbonamento non usufruita (per impossibilità sopravvenuta).
Bollo auto. Trattandosi di una tassa di possesso, non si può sospendere il pagamento.
Assicurazione Rc auto. Non sembra giustificata una sospensione dei pagamenti, anche perché l’auto deve essere coperta da assicurazione anche se parcheggiata. Esistono comunque formule contrattuali per sospendere le coperture.
Matrimoni. I contratti dei matrimoni (location, catering, fiori, fotografo) possono essere risolti dal consumatore senza addebito di costi (salvo quelli già sostenuti e documentati da parte del fornitore) a condizione che la data dell’evento rientri nel periodo di emergenza. (r.rs.)