Divieto di scoppio di petardi fino al 7 gennaio, c’è l’ordinanza
Il sindaco Carlo Masci ha emanato un provvedimento che vieta l’uso di petardi e assimilati fino al 7 gennaio prossimo. Si rischiano sanzioni da 25 a 500 euro
PESCARA. Il sindaco Carlo Masci ha emanato un’ordinanza che vieta l’uso di petardi e assimilati fino al 7 gennaio prossimo. Si rischiano sanzioni da 25 a 500 euro. Tutto nasce dal fatto che a Pescara, durante il periodo delle festività natalizie e di Capodanno, è consuetudine fare uso di materiale pirotecnico, fuochi d’artificio, mortaretti, razzi e assimilati. Ma tale condotta, si legge nel provvedimento, “arreca grave pregiudizio al patrimonio pubblico e privato oltreché all’ambiente anche a causa dell’utilizzo improprio o del malfunzionamento degli ordigni”.
Questi comportamenti incauti “arrecano pregiudizio psicofisico agli gli animali domestici e alla fauna selvatica, in quanto ingenerano una reazione di spavento negli stessi a causa del fragore delle esplosioni del materiale pirotecnico e esponendoli a rischio di fuga con perdita dell’orientamento. Inoltre i rumori provocati dalle esplosioni provocano disturbo alla quiete pubblica, e rappresentano un rischio per la sicurezza nelle strade, ben potendo gli animali in fuga causare incidenti stradali”.
L’amministrazione Masci ricorda che una simile pratica + già vietata su tutto il territorio urbano e durante tutto l’anno per motivi di salvaguardia della sicurezza e dell’igiene ambientale, ai sensi dell’art 43 comma 2, del Regolamento di Polizia Urbana, che recita: “Nell’ambito dei centri abitati nessuno può, senza preventiva acquisizione ed esibizione delle autorizzazioni di legge, accendere polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare in qualsiasi modo o con qualunque arma”, (fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni a tale disposizione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro)”.
Perciò il sindaco ordina, fino al 7 gennaio 2025, il divieto di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico; il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 Tulps; il divieto di utilizzo di giochi pirotecnici, anche di libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.L. n. 58/2010;
Per contrastare la vendita dei materiali suddetti non conforme a quanto disposto dal D.lgs. n. 58/2010, (con particolare riferimento all’art. 5 che definisce vincoli per la vendita ai minori), e il loro uso non conforme a quanto disposto nella presente ordinanza per tutto il suddetto periodo.
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