PESCARA

Imu e Tasi, passano alla cassa 74mila cittadini

Il 16 giugno scade il termine per la prima rata delle bollette comunali, esentate solo le prime case

PESCARA. A poche settimane dal pagamento della seconda rata della tassa sui rifiuti, 74mila contribuenti che posseggono immobili nel territorio comunale si dovranno recare di nuovo alla cassa per versare la prima rata dell’Imu e della Tasi. La scadenza è fissata per venerdì 16 giugno. Ci sono, quindi, ancora pochi giorni per mettersi in regola. Fortunatamente, non è cambiata la normativa rispetto all’anno scorso. Quindi, i cittadini possono ricopiare gli stessi importi versati nel 2016 per la prima rata. La questione si complica se, nel frattempo, dovesse essere avvenuta qualche variazione nei dati riguardanti gli immobili o nel loro possesso. In questi casi, i cittadini saranno costretti ad effettuare da soli nuovi calcoli, oppure a rivolgersi a dei professionisti o dei centri di assistenza fiscale. Ecco, comunque, un piccolo vademecum per procedere al pagamento delle due imposte locali sugli immobili.
IMU. Questo tributo è dovuto dai proprietari di immobili ricadenti nel territorio comunale, ma anche dai titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. L’imposta è applicabile a fabbricati e terreni, ma bisogna fare attenzione perché dal 2013 l’Imu non è più dovuta per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso, delle ville e dei castelli classificate al catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e delle loro pertinenze, come box, garage e cantine accatastate come C/2, C/6 e C/7.
Invece, sono sempre stati esentati sin dall’entrata in vigore dell’imposta gli immobili posseduti dallo Stato, Regione, Provincia e Comune e i fabbricati destinati ad usi culturali, religiosi, quelli costruiti dall’impresa costruttrice destinati alla vendita, i terreni agricoli detenuti dagli agricoltori.
Può essere utile ricordare come si determina l’imposta, anche se sul sito del Comune c’è un’apposita sezione in cui è possibile effettuare i calcoli, ma bisogna conoscere i dati catastali, il valore dell’immobile e le percentuali di possesso. In pratica, si deve innanzitutto individuare la rendita catastale, ricavabile dall’atto di compravendita o tramite l’Agenzia del territorio.
In qualsiasi caso, la rendita deve essere rivalutata del 5 per cento. Per arrivare alla base imponibile, è necessario moltiplicare la rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori indicati dal fisco per ogni categoria di immobile. Ad esempio, per i fabbricati del gruppo catastale A, esclusi gli A/10, e le loro pertinenze si deve utilizzare il moltiplicatore 160; per gli immobili del gruppo B e delle categorie C/3, C/4 e C/5, 140; per le categorie D/5 e A/10, 80; per il gruppo catastale D, escluso D/5, 65; per i negozi e i locali commerciali in categoria C/1, 55. Una volta individuata l’aliquota di riferimento e l’eventuale detrazione, si calcola l’imposta totale moltiplicando la base imponibile per l’aliquota e sottraendo la detrazione. L’acconto da versare è pari al 50% dell’imposta. L’importo totale, quindi, va diviso per due.
TASI. Deve pagare questa imposta chiunque possegga a titolo di proprietà, oppure a titolo di usufrutto, uso, abitazione o superficie fabbricati, aree fabbricabili, con esclusione dei terreni agricoli. Da un paio d’anni, sono esentati dal pagamento anche i possessori di immobili adibiti ad abitazioni principali, accatastate nelle categorie da A/2 ad A/7 e relative pertinenze, ossia cantine, garage e tettoie, classificate come C/2, C/6 e C/7. Sono assoggettabili alla Tasi anche i fabbricati nuovi destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e i fabbricati rurali strumentali. Il tributo si determina nello stesso modo dell’Imu, ma è necessario verificare le aliquote di riferimento da applicare per il calcolo e le relative detrazioni.
Come per l’Imu, anche per la Tasi il pagamento può avvenire in due rate: la prima da versare entro il 16 giugno e la seconda, a saldo, entro il 16 dicembre di quest’anno. I pagamenti si devono effettuare utilizzando il modello F24, oppure l’apposito bollettino di conto corrente postale.
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