Ma il pagamento va fatto con il bonifico
Per avere i benefici occorre riportare causale, codici fiscali e partita Iva come nel fac simile che pubblichiamo
PESCARA. È però fondamentale sapere come pagare i lavori. Per fruire della detrazione è infatti necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, anche “on line” (vedi il fac simile a destra) da cui risultino: la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16 - bis del Dpr 917/1986); il codice fiscale del beneficiario della detrazione; e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere assolte con altre modalità. Inoltre quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento. Sulla guida pubblicata dall’Agenzia dele Entrate si specifica che se l’ordinante del bonifico è una persona diversa da quella indicata nella disposizione di pagamento quale beneficiario della detrazione, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo (il riferimento è la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015). Infine, al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane devono operare una ritenuta dell’8 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. (l.c.)
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento. Sulla guida pubblicata dall’Agenzia dele Entrate si specifica che se l’ordinante del bonifico è una persona diversa da quella indicata nella disposizione di pagamento quale beneficiario della detrazione, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo (il riferimento è la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015). Infine, al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane devono operare una ritenuta dell’8 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. (l.c.)