Bocciata in prima media, il Tar: «L’alunna doveva essere aiutata»
Il tribunale amministrativo accoglie il ricorso dei genitori e riammette la ragazzina nella classe «Diagnosticati disturbi evolutivi, i docenti non hanno attivato percorsi di apprendimento dedicati»
TERAMO. La Costituzione cala nella giustizia valori che uno Stato di diritto non dovrebbe mai perdere di vista. Soprattutto in un sistema scolastico che deve essere inclusivo e che sempre più spesso, negli ultimi anni, finisce davanti ai giudici amministrativi. Come in questo caso.
Il Tar, dopo aver già concesso la sospensiva l’anno scorso, ha accolto il ricorso e annullato la bocciatura in seconda media di una ragazzina che frequenta una scuola del Teramano. A rivolgersi ai giudici sono stati i genitori della studentessa (assistiti dall’avvocato Marina Di Carlo) eccependo il fatto che i docenti non abbiano tenuto in considerazione i disturbi evolutivi certificati dal servizio di neuropsichiatria infantile Asl non predisponendo un piano didattico personalizzato che, così come stabilito da svariate normative, deve venire incontro alle esigenze degli alunni. Per il tribunale la ragazzina andava aiutata e sicuramente non bocciata «con l’adattamento delle istituzioni scolastiche ai suoi bisogni specifici».
Scrivono i giudici (collegio presieduto dalla giudice Germana Panzironi): «È stato diagnosticato all’alunna un disturbo misto degli apprendimenti, riconducibile al più vasto genus dei bisogni educativi speciali (Bes) e sono state prospettate diverse proposte di intervento tra cui l’applicazione in ambito scolastico di strumenti dispensativi e compensativi indicati in un piano didattico personalizzato. Secondo la giurisprudenza, la ragionevolezza tecnica del giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva deve subire un adattamento in presenza di Bes al fine di assicurare l’inclusione dell’alunno svantaggiato». E precisano: «A fronte di tali evidenze il Consiglio di Classe ha erroneamente ritenuto di decretare l’immediato insuccesso scolastico dell’alunna effettuando una prognosi negativa di recupero dei livelli di apprendimento senza concederle la doverosa possibilità di sviluppare la capacità di recupero dei livelli di apprendimento in alcune materie –dalla stessa, tra l’altro, già dimostrata in altre materie – mediante l’attivazione di un percorso di apprendimento dedicato, esplicitato in un piano didattico personalizzato (Pdp) contenente le misure compensative e dispensative volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi minimi». E per i magistrati non è una giustificazione il fatto che la diagnosi dei disturbi evolutivi sia stata fatta solo sul finire dell’anno scolastico.
«Il Consiglio di Classe», scrivono a questo proposito i giudici, «in applicazione delle linee guida allegate al decreto del ministero dell’Istruzione avrebbe, infatti, dovuto predisporre, nonostante la tardiva individuazione di un Bes, il piano didattico personalizzato da attivare tempestivamente entro il primo quadrimestre dell’anno scolastico successivo. Il giudizio di non ammissione dell’alunna alla classe successiva risulta, pertanto, viziato da un’evidente carenza di motivazione, atteso che il Consiglio di Classe non ha tenuto in doverosa considerazione tutti gli elementi informativi acquisiti nel corso dell’anno scolastico 2022-2023».
La ragazzina, dopo che il Tar nei mesi scorsi aveva concesso la sospensiva, ha frequentato la seconda media con i piani didattici personalizzati ottenendo ottimi risultati. Da settembre frequenta la terza media ed è già proiettata nella scelta della scuola superiore. Perché come diceva Don Milani «se si perdono i ragazzi difficili la scuola non è più scuola. É un ospedale che cura i sani e respinge i malati».
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