TERAMO

Cadde per una buca sulla strada: dopo 10 anni Comune condannato a risarcire

24 Gennaio 2025

L’ente dovrà pagare 10mila euro a una donna finita in ospedale con una frattura a un gomito. La giudice: «Nell’istruttoria dimostrata la presenza di scrostamenti dell’asfalto in via Costantini»

TERAMO. La Cassazione, anche a sezioni unite, lo ha sancito più volte: gli enti gestori delle strade sono responsabili della sicurezza di chi le percorre. A piedi, in auto, in bici, in moto. E le sentenze, al netto dei tempi lunghi della giustizia, lo ricordano quotidianamente.

In questo caso la giudice civile Daniela D’Adamo ha condannato il Comune di Teramo a risarcire una donna (assistita dall’avvocato Federica Benguardato) che dieci anni fa si fratturò un gomito in seguito a una caduta in via Costantini, nel centro storico del capoluogo, a causa di una buca. Finì in ospedale, venne sottoposta a un intervento chirurgico e costretta a una lunga riabilitazione. Dopo dieci anni, un iniziale tentativo di mediazione fallito e un procedimento civile passato da un giudice all’altro, il tribunale ha condannato il Comune a pagare una somma complessiva di 10mila riconoscendo sia il danno biologico permanente sia quello temporaneo.

Così scrive la giudice nella sentenza: «Nello specifico la presenza di un vizio del mastro stradale, unito alla irregolarità dello stesso, è emersa dalle stesse foto versate in atti da parte del Comune convenuto e dalla relativa relazione inerente allo stato dei luoghi in cui il sinistro si è verificato, nella quale si prende atto della presenza di “scrostamenti dell’asfalto”. A fronte della prova dell’evento, della relazione di custodia e delle deduzioni circa il nesso eziologico tra la res e il pregiudizio patito, sarebbe stato onere del Comune convenuto fornire la prova del caso fortuito, ossia che l’evento avverso si sia verificato per causa ad esso non imputabile. Tale onere non è stato assolto, essendosi il Comune limitato a contestare la mancata prova del nesso di causalità (per vero sulla scorta dell’assenza di foto allegate attestanti lo stato dei luoghi al momento della caduta e il mancato intervento di forze dell’ordine e di alcune relazioni documentale del sinistro, circostanze per vero non determinanti)». E in merito alla responsabilità degli enti così si precisa nella sentenza: «Incombe sul custode l’onere di dimostrare che il danno sia derivato da fortuito. È la parte danneggiata che ha l’onere di dimostrare non solo la ricostruzione fattuale della dinamica del sinistro e la verificazione dell’evento di danno ma anche le conseguenze pregiudizievoli effettivamente patite. Tale onere è stato adeguatamente assolto».Il procedimento, arrivato alla giudice D’Adamo nel gennaio dell’anno scorso, è stato istruito attraverso l’audizione di testimoni e una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale.

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