Sommersa dai debiti dopo la separazione: il tribunale la salva 

Il giudice applica la legge che permette di pagare a rate: «Il dissesto non è dipeso dalla volontà della donna»

TERAMO. Questa è una storia che può essere quella di tutti. Perché basta poco per seppellire la quotidianità. In questo caso una separazione tra coniugi, le garanzie personali prestate all’ex marito per alcune operazioni finanziarie, il mancato versamento dell’assegno di mantenimento per i due figli da parte dell’uomo e le spese affrontate per le vicende giudiziarie di uno dei figli.
In pochi anni una 55enne teramana dipendente pubblica si è ritrovata con 258mila euro di debiti a società finanziarie e banche, con la casa di proprietà venduta all’asta e con l’incubo di un pignoramento a vita del quinto del suo stipendio, unica fonte si sostentamento per lei e la sua famiglia.
Qualche giorno fa il tribunale di Teramo ha accolto la sua richiesta di rateizzazione del debito presentata facendo riferimento alla legge 3 del 2012, quella che per la cronaca è diventata la legge “salva suicidi” o “cancella debiti” nata proprio per rispondere alle situazioni di reale difficoltà prevedendo la possibilità per i privati di saldare i debiti sulla base delle proprie reali disponibilità. Perché i debiti devono essere pagati, ma bisogna continuare a vivere con la garanzia dei diritti primari. Essenziale, nella valutazione che il magistrato fa del piano di rientro, rimane l’esame delle ragioni (sia oggettive che soggettive) che hanno determinato il sovraindebitamento: sono bisogni essenziali o voluttuari? Chiaro, in questo caso, il pronunciamento del giudice Giovanni Cirillo che così ha scritto nel provvedimento: «Si può ragionevolmente sostenere che, nel complesso, l’indebitamento della signora è avvenuto non al fine di godere in proprio di utilità o per proprio benessere ma dipenda sostanzialmente dalle garanzie prestate in favore dell’ex coniuge nonchè ai problemi giudiziari che hanno interessato il figlio. La documentazione esaminata e le dichiarazioni rese dalla ricorrente evidenziano che le ragioni del sovraindebitamento sembrano potersi ricondurre alla impossibilità della signora a far fronte alla propria esposizione debitoria senza mettere a repentaglio i mezzi di sostentamento del proprio nucleo familiare tenuto conto che, venuto meno il contributo economico del marito e che i figli conviventi non svolgono attività lavorativa, l’unica fonte di reddito per sè e per la sua famiglia è costituita dallo stipendio che a sua volta, però, è gravato dalle 2 cessioni /delega del quinto».
Dopo l’accoglimento della procedura da parte del tribunale la donna ha ottenuto la sospensione della cessione del quinto dello stipendio e del prestito con delega, grazie alla quale potrà pagare la rata mensile prevista dal piano. La donna è stata assistita dall’avvocato Berardo Di Ferdinando, assistente anche nella redazione del piano e delegato Adusbef (l’associazione a difesa dei consumatori e degli utenti) per la provincia teramana. Gestore della crisi con funzioni di ausiliario del giudice è stato il commercialista Lorenzo De Luca, mentre il commercialista Gianni D’Alessandro è stato gestore ausiliario del debitore. Entrambi sono stati nominati dall’organismo di composizione dell’ordine dei commercialisti.
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