Autovelox, multa sempre valida
Sanzione legittima se i vigili erano presenti all’infrazione
CHIETI. Se l’autovelox è gestito dagli stessi agenti che verbalizzano il superamento del limite di velocità l’accertamento è sicuramente valido, anche se il tratto di strada non è ricompreso tra quelli che sono stati individuati dal prefetto. Lo ha affermato la corte di Cassazione. I giudici romani hanno accolto il ricorso del comando di polizia dei comuni della Marrucina annullando la sentenza del giudice di pace di Orsogna. Questi aveva accolto l’istanza di un automobilista che era stato «beccato» dall’autovelox su una strada di Ari, non ricompresa tra quelle strade individuate dalla prefettura.
Ora per l’automobilista il salasso è pentuplicato. Infatti non solo dovrà pagare 288 euro di multa, con la decurtazione di due punti dalla patente, ma anche 1200 euro di spese legali. Perché secondo la Suprema corte in questo caso la multa era legittima anche se la contestazione non è era stata immediata.
La sentenza della Cassazione è la numero 10156, datata 30 aprile, e notificata alle parti qualche giorno fa.
La polizia locale dell’unione dei comuni della Marrucina, comandata dal capitano Lorenzo Di Pompo, aveva registrato con l’apparecchiatura «velomatic 512» l’infrazione di un automobilista, che percorrendo una strada di Ari aveva superato il limite di velocità.
La multa però era stata contestata in un momento postumo. L’utente così aveva fatto ricorso al giudice di pace di Orsogna che gli aveva dato ragione.
Il giudice infatti aveva annullato la contestazione differita anche sull’onda di una “giurisprudenza” recente e comune in diverse prefetture e uffici dei giudici di pace, che hanno annullato diverse contravvenzioni, la cui verbalizzazione è stata notificata in un secondo momento.
Ma la corte romana ha invece accolto la tesi degli avvocati dell’Unione dei comuni della Marrucina, Domenico e Pierluigi Tenaglia sottolineando che «la violazione rilevata con l’autovelox gestito direttamente dai verbalizzanti che erano presenti al momento dell’infrazione» e che pertanto «non era richiesta l’autorizzazione prefettizia alla quale ha fatto riferimento il giudice di pace».
La Corte di cassazione, che, è bene ricordarlo, non giudica il fatto in sé ma non fa altro che stabilire quale sia la legge vigente cui fare riferimento per quel fatto specifico, ha ritenuto applicabile l’articolo 201 del codice della strada che parla di apparecchi «direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che consentono la determinazione dell’illecito in un tempo successivo».
Il giudice di pace orsognese invece aveva fatto riferimento a un punto diverso contenuto nello stesso articolo in base al quale è necessaria la puntuale individuazione delle strade da parte del prefetto per l’utilizzo di dispositivi o mezzi di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni, cioè senza la presenza di agenti nel luogo in cui l’illecito viene commesso. In tali casi è stabilito l’esonero dalla contestazione immediata». (k.g.)
Ora per l’automobilista il salasso è pentuplicato. Infatti non solo dovrà pagare 288 euro di multa, con la decurtazione di due punti dalla patente, ma anche 1200 euro di spese legali. Perché secondo la Suprema corte in questo caso la multa era legittima anche se la contestazione non è era stata immediata.
La sentenza della Cassazione è la numero 10156, datata 30 aprile, e notificata alle parti qualche giorno fa.
La polizia locale dell’unione dei comuni della Marrucina, comandata dal capitano Lorenzo Di Pompo, aveva registrato con l’apparecchiatura «velomatic 512» l’infrazione di un automobilista, che percorrendo una strada di Ari aveva superato il limite di velocità.
La multa però era stata contestata in un momento postumo. L’utente così aveva fatto ricorso al giudice di pace di Orsogna che gli aveva dato ragione.
Il giudice infatti aveva annullato la contestazione differita anche sull’onda di una “giurisprudenza” recente e comune in diverse prefetture e uffici dei giudici di pace, che hanno annullato diverse contravvenzioni, la cui verbalizzazione è stata notificata in un secondo momento.
Ma la corte romana ha invece accolto la tesi degli avvocati dell’Unione dei comuni della Marrucina, Domenico e Pierluigi Tenaglia sottolineando che «la violazione rilevata con l’autovelox gestito direttamente dai verbalizzanti che erano presenti al momento dell’infrazione» e che pertanto «non era richiesta l’autorizzazione prefettizia alla quale ha fatto riferimento il giudice di pace».
La Corte di cassazione, che, è bene ricordarlo, non giudica il fatto in sé ma non fa altro che stabilire quale sia la legge vigente cui fare riferimento per quel fatto specifico, ha ritenuto applicabile l’articolo 201 del codice della strada che parla di apparecchi «direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che consentono la determinazione dell’illecito in un tempo successivo».
Il giudice di pace orsognese invece aveva fatto riferimento a un punto diverso contenuto nello stesso articolo in base al quale è necessaria la puntuale individuazione delle strade da parte del prefetto per l’utilizzo di dispositivi o mezzi di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni, cioè senza la presenza di agenti nel luogo in cui l’illecito viene commesso. In tali casi è stabilito l’esonero dalla contestazione immediata». (k.g.)