CHIETI

La Genziana è un liquore e non un distillato: multa a un venditore

I carabinieri del Nipaaf trovano le bottiglie senza l'etichetta con la corretta denominazione del prodotto tipico abruzzese

CHIETI. La Genziana è un liquore e non un distillato. E così dev'essere scritto sull'etichetta quando viene messa in vendita e il consumatore deve trovare scritto sulla bottiglia. Un elemento commerciale essenziale, oltre ai contenuti tradizionali che distinguono il prodotto tipico dai comuni distillati non aromatizzati che hanno una gradazione alcolica minima di 37,5% vol (quello della Genziana è di molto inferiore). Non rispettare queste regole è costato al responsabile di un centro di distribuzione bevande della provincia la multa di mille euro a seguito dei controlli eseguiti da militari del Nipaaf (Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale) del Gruppo carabinieri forestale di Chieti.

Le bottiglie di Genziana messe in vendita nella grande distribuzione sono state trovate senza la corretta denominazione di vendita (Reg. UE 787/2018).

Sull'argomento c'è un po' di confusione: secondo il punto 18 dell’Allegato 1 del Regolamento, la denominazione di vendita “Genziana” è riservata a distillati, non aromatizzati, ( gradazione alcolica minima di 37,5% vol).

Ma la bevanda tipica abruzzese è inserita nell’elenco dei Prodotti agroalimentari tradizionali (Pat), ed è invece un “Liquore”, prodotto con infuso di radice di genziana in Alcol e/o vino con gradazione alcolica di molto inferiore rispetto al distillato.

"La corretta denominazione di vendita", sottolineano i carabinieri in una nota riferendosi all’elenco nazionale dei Prodotti agroalimentari tradizionali (articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238), "per la tipologia “Bevande analcoliche, distillati e liquori” prevista dalla Regione Abruzzo, è “Liquore a base di gentiana lutea l., Amaro di genziana, Digestivo di genziana”.

L’inserimento della corretta denominazione di vendita, obbligatorio, consente al consumatore di effettuare scelte consapevoli e di non essere indotto in errore sulle qualità o le caratteristiche degli alimenti. I carabinieri inoltre ricordano che, anche in caso di vendita a distanza, le informazioni relative all’origine dell’alimento ed alle altre indicazioni obbligatorie "devono essere disponibili prima della conclusione dell’acquisto, al fine di consentire una scelta consapevole del consumatore".