Autovelox poco visibile: il giudice accoglie i ricorsi 

Sul contestato dispositivo di Bussi sul Tirino nuove sentenze pro automobilisti Sanzioni ritenute illegittime: lo strumento «è stato ben nascosto tra gli alberi»

L’AQUILA. L’autovelox posto dall’amministrazione comunale di Bussi sul Tirino lungo la statale 153 non era abbastanza visibile agli automobilisti. A stabilirlo diverse sentenze emanate di recente dal giudice di pace di Pescara. «Una decisione che tutti gli automobilisti incappati nell’autovelox attendevano», secondo l’avvocato Carlotta Ludovici, che segue la questione da tempo e difende numerosi automobilisti che hanno deciso di ricorrere contro le multe elevate. «È stato accolto uno dei motivi principali e fondanti le centinaia di impugnazioni, nonché causa delle migliaia di contravvenzioni elevate agli utenti della strada. Il giudice onorario ha ritenuto bene di deliberare l’illegittimità delle contravvenzioni atteso che lo strumento di rilevamento della velocità è stato ben nascosto tra gli alberi, in mezzo a una folta vegetazione».
Finora, infatti, i diversi giudici del tribunale di Pescara chiamati a pronunciarsi sul caso dell’autovelox di Bussi, con più di 50mila multe sino ad oggi elevate dal Comune, hanno accolto e continuano ad accogliere i ricorsi con riferimento ad altre motivazioni. In particolare, alcuni giudici si sono espressi sulla questione della regolarità della taratura del dispositivo, che di fatto non è stata comprovata dal Comune. Altri, invece, si sono soffermati sulla mancata omologazione dell’autovelox, stabilendo che le due procedure (taratura e omologazione) sono di fatto separate e dunque uno strumento non omologato non è attendibile per la rilevazione della velocità e dunque di fatto le sanzioni non sono valide. «Nella sentenza che punisce il Comune resistente per aver posizionato il velox nascosto tra gli alberi si fa espresso riferimento a note sentenze della Suprema Corte a mezzo delle quali da tempo immemorabile la stessa ha ribadito che gli strumenti di rilevazione della velocità devono essere preventivamente segnalati e ben visibili, come d’altro canto statuisce, con norme di carattere imperativo, il Codice della strada», spiega Ludovici. «Pertanto, la chiara visibilità dell’autovelox è condizione di legittimità dell’accertamento, con la conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito». Insomma, la visibilità dell’autovelox è imprescindibile per la sua regolarità esattamente come l’omologazione dello stesso, che non può essere sostituita dalla sola approvazione. «Ancora una volta la giustizia sta trionfando», conclude l’avvocato, «anche in un momento storico tanto difficile per i cittadini».
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