COVID
Al lavoro con il Green pass, che cosa cambia da oggi
Le regole per aziende pubbliche e private, in alternativa serve il tampone negativo
PESCARA. Da oggi, venerdì 15 ottobre, i lavoratori, pubblici e privati, possono entrare in azienda e in ufficio solo se muniti di Green pass. O, in alternativa, del tampone negativo. Scatta l’obbligo di certificazione verde in tutti i luoghi di lavoro: sono direttive organizzative e gestionali per la Pubblica amministrazione, che possono fungere da modello anche per le aziende private, a loro volta chiamate a redigere piani interni di gestione del nuovo obbligo di Green pass.
LE REGOLE
L’accesso alla sede di lavoro senza Green pass è inibito a chiunque vi faccia ingresso (dipendenti, consulenti, collaboratori, addetti a pulizia, ristorazione, manutenzione, rifornimento di distributori automatici) o di formazione (prestatori e frequentatori di corsi); il possesso della Certificazione verde non fa venir meno gli obblighi di comunicazione in caso di contagio da Covid-19; il possesso del Green pass non può essere oggetto di autocertificazione; in assenza di controlli all’entrata, si deve procedere con verifiche a campione con App VerificaC19, ogni giorno su almeno il 30% del personale, a rotazione per tutti; non è possibile raccogliere, registrare o conservare i dati dei dipendenti in relazione alla verifica del Green pass; nel caso in cui, ai fini della pianificazione delle attività e delle eventuali sostituzioni, il datore di lavoro riceva comunicazioni volontarie da parte dei lavoratori prima dell’accesso in sede, non viene meno l’obbligo di effettuare i controlli all’accesso o a campione.
SOGGETTI ESENTI
Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, il controllo dell’attestato di esenzione viene effettuato tramite lettura del relativo Qr Code, in corso di predisposizione. Nel frattempo i lavoratori interessati devono inviare la documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione, così da non essere soggetti a controllo. Non è possibile, infine, scegliere i lavoratori da porre in smart working sulla base del mancato possesso del Green pass. Sono esenti dall’obbligo di certificazione gli utenti di uffici e aziende, inclusi visitatori e autorità politiche o componenti delle giunte e assemblee locali e regionali.
SEGNALAZIONI AL PREFETTO
La contestazione di sanzioni amministrative non può spettare ad un soggetto privato, per cui l’azienda può soltanto segnalare l’inadempienza del lavoratore al Prefetto fornendogli tutte le informazioni necessarie per la successiva irrogazione delle sanzioni previste, ovvero la multa e la sospensione dalla retribuzione. Il datore di lavoro, o il soggetto delegato, deve predisporre un modello di comunicazione, una sorta di verbale di constatazione della violazione, da inviare in Prefettura. Spetta, dunque, al datore di lavoro organizzare l’attività aziendale e controllare che siano rispettate tutte le misure idonee ad assicurare lo svolgimento in sicurezza dell'attività. A tal fine, il datore di lavoro deve implementare l sistema di screening dei lavoratori.
SANZIONI PESANTI
I lavoratori che comunicano di non avere la certificazione verde Covid-19 o che ne risultino privi al momento dell’accertamento sul luogo di lavoro, sono considerati assenti senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde, mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Nel settore privato l’assenza ingiustificata scatta fin dal primo giorno, deve essere comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Per le giornate di assenza, al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione, né altro compenso o emolumento, anche di natura previdenziale, comprese le indennità accessorie o quelle previste per la giornata di lavoro non prestata. Inoltre, i giorni di assenza dovuta alla mancanza di Green pass, quindi non giustificati, non concorrono alla maturazione delle ferie e non danno diritto alla maturazione dell'anzianità di servizio. Se, invece, il lavoratore accede comunque al luogo di lavoro ma è privo di Green pass, rischierà una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. I datori di lavoro inadempienti sui controlli e che non hanno predisposto le modalità di verifica rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro.
CONTROLLO GREEN PASS
In assenza di controlli all’entrata, ciascun responsabile di dipartimento, ufficio o servizio deve procedere con verifiche a campione con App VerificaC19, ogni giorno e su almeno il 30% del personale in servizio, a rotazione per tutti, nel rispetto della privacy: è vietata la raccolta, conservazione o copia dei dati relativi alle certificazioni. Per le amministrazioni che usufruiscono della piattaforma di NoiPA, è predisposto un apposito servizio di verifica, con l’elenco dei dipendenti in ufficio. Le altre amministrazioni possono effettuare la verifica tramite il Portale nazionale www.dgc.gov.it: ad operare i controlli può essere direttamente il datore di lavoro o un suo delegato utilizzando l' identità digitale (Spid o Cie): la verifica si effettua inviando l’elenco dei codici fiscali del personale da controllare. Infine, le amministrazioni più piccole possono utilizzare l’applicazione VerificaC19 per il controllo manuale e individuale.
MENO DI 15 LAVORATORI
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina particolare, che consente al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green pass. Dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. Non è previsto, quindi, il licenziamento, ma soltanto la sostituzione temporanea.
COME SI OTTIENE.
Il Green pass si ottiene in caso di vaccinazione, se viene effettuato un tampone antigenico o molecolare (anche salivare molecolare) negativo. In questo caso la certificazione avrà validità per 48- 72 ore dall'ora del prelievo o nei casi di guarigione da Covid-19.
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