ABRUZZO
Spiagge, via all’asta per 600 concessioni
Entro marzo 2025 il decreto per calcolare gli indennizzi
Spiagge all'asta, via libera alla legge: 600 le concessioni balneari coinvolte in Abruzzo, da vendere entro il 2027.
Il Senato ha approvato, in via definitiva, il decreto Infrazioni, che consente ai Comuni di avviare e concludere le gare delle concessioni balneari entro il 30 giugno 2027. I titoli saranno validi fino al 30 settembre dello stesso anno. Dopo l’approvazione, lo scorso 30 ottobre, alla Camera dei deputati e il via libera di Palazzo Madama, il decreto ora attende solo la firma del presidente della Repubblica per diventare legge a tutti gli effetti. Il ministero delle Infrastrutture dovrà varare, entro il prossimo 30 marzo, un decreto attuativo per definire il calcolo degli indennizzi ai gestori uscenti, che saranno a carico dei nuovi concessionari.
Le regole per la definizione dei nuovi bandi danno priorità a chi è già in possesso di una concessione balneare, da almeno cinque anni, come unica fonte di reddito.
REGOLE SUI BANDI.
Il decreto Infrazioni introduce una svolta epocale nella gestione delle spiagge. Dopo quindici anni di proroghe concesse ai titolari, e ritenute illegittime dall’Unione europea che chiedeva l’applicazione della direttiva Bolkestein sulla liberalizzazione dei servizi, le concessioni dovranno essere riassegnate tramite bandi pubblici.
Secondo quanto stabilisce il decreto, i bandi dovranno essere pubblicati per almeno trenta giorni sull’albo pretorio online del comune di riferimento e, per i titoli di interesse regionale o nazionale, anche in Gazzetta ufficiale. Per le concessioni superiori a dieci anni sarà obbligatoria anche la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I bandi dovranno indicare la durata della nuova concessione, che potrà andare da un minimo di cinque ad un massimo venti anni, e il valore degli investimenti non ammortizzati.
Nella redazione dei bandi, i comuni dovranno favorire i partecipanti che presenteranno progetti di miglioramento in termini di accessibilità alle persone disabili, di politiche sociali e ambientali e di servizi che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio. Saranno privilegiati anche coloro che si impegneranno ad assumere lavoratori con meno di 36 anni e che dimostreranno esperienza tecnica e professionale nel settore, oltre a chi ha già utilizzato una concessione, come fonte prevalente di reddito per il proprio nucleo familiare, nei cinque anni antecedenti al bando.
LE PERPLESSITà. L’aspetto più critico del decreto Infrazioni riguarda la possibilità di concludere le gare entro il 2027.
Nonostante non si tratti di un rinnovo generalizzato, la misura è, comunque, a rischio bocciatura da parte dei tribunali. La Corte di giustizia europea, infatti, ha più volte ribadito l’illegittimità delle proroghe automatiche sulle concessioni, bocciando quelle al 2020 e al 2033, disposte dai precedenti governi, poiché erano in contrasto con la direttiva Bolkestein. Inoltre, a dicembre 2021 il Consiglio di Stato, con una sentenza dell’adunanza plenaria, ha annullato la validità della proroga al 2033 e imposto il termine tassativo del 31 dicembre 2023 per concludere le gare.
La differenza, in questo caso, è che la proroga non è imposta a livello nazionale, come è avvenuto nei casi precedenti, ma è lasciata alla discrezionalità dei singoli comuni, che si trovano nella difficile posizione di decidere tra la possibilità di aspettare il 2027 o espletare subito le gare.
A influenzare la scelta dei comuni potrebbe essere l’Autorità garante della concorrenza che, nei mesi scorsi, ha diffidato le amministrazioni locali che non hanno concluso le gare entro il 31 dicembre 2023, come imposto dal Consiglio di Stato.
CALCOLO DEGLI INDENNIZZI. In Senato il testo del decreto non ha subito modifiche, mentre nel passaggio alla Camera è stata aggiunta l’esclusione dalle gare per le associazioni sportive dilettantistiche che gestiscono spiagge. Un’altra modifica approvata dalla Camera consente ai concessionari di lasciare installati i manufatti amovibili fino all’aggiudicazione della gara, anche fuori stagione. Per quanto riguarda gli indennizzi, le associazioni di categoria dei balneari avevano chiesto che il valore degli stessi corrispondesse all’intero valore delle loro aziende, ma gli emendamenti che andavano incontro a questa istanza sono stati respinti.
Ad opporsi c'era anche la Commissione europea, che lo considerava «un vantaggio improprio per i concessionari uscenti in fase di gara». Resta, però, aperta la strada dell'equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, che dovrà essere precisata dal decreto attuativo del ministero delle Infrastrutture.
Di sicuro il periodo è inteso come i cinque anni precedenti alle gare: pertanto, i concessionari che investiranno nei prossimi due anni potranno essere avvantaggiati con il calcolo di un indennizzo più elevato.
Il decreto afferma che «in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il titolare uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Il Senato ha approvato, in via definitiva, il decreto Infrazioni, che consente ai Comuni di avviare e concludere le gare delle concessioni balneari entro il 30 giugno 2027. I titoli saranno validi fino al 30 settembre dello stesso anno. Dopo l’approvazione, lo scorso 30 ottobre, alla Camera dei deputati e il via libera di Palazzo Madama, il decreto ora attende solo la firma del presidente della Repubblica per diventare legge a tutti gli effetti. Il ministero delle Infrastrutture dovrà varare, entro il prossimo 30 marzo, un decreto attuativo per definire il calcolo degli indennizzi ai gestori uscenti, che saranno a carico dei nuovi concessionari.
Le regole per la definizione dei nuovi bandi danno priorità a chi è già in possesso di una concessione balneare, da almeno cinque anni, come unica fonte di reddito.
REGOLE SUI BANDI.
Il decreto Infrazioni introduce una svolta epocale nella gestione delle spiagge. Dopo quindici anni di proroghe concesse ai titolari, e ritenute illegittime dall’Unione europea che chiedeva l’applicazione della direttiva Bolkestein sulla liberalizzazione dei servizi, le concessioni dovranno essere riassegnate tramite bandi pubblici.
Secondo quanto stabilisce il decreto, i bandi dovranno essere pubblicati per almeno trenta giorni sull’albo pretorio online del comune di riferimento e, per i titoli di interesse regionale o nazionale, anche in Gazzetta ufficiale. Per le concessioni superiori a dieci anni sarà obbligatoria anche la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I bandi dovranno indicare la durata della nuova concessione, che potrà andare da un minimo di cinque ad un massimo venti anni, e il valore degli investimenti non ammortizzati.
Nella redazione dei bandi, i comuni dovranno favorire i partecipanti che presenteranno progetti di miglioramento in termini di accessibilità alle persone disabili, di politiche sociali e ambientali e di servizi che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio. Saranno privilegiati anche coloro che si impegneranno ad assumere lavoratori con meno di 36 anni e che dimostreranno esperienza tecnica e professionale nel settore, oltre a chi ha già utilizzato una concessione, come fonte prevalente di reddito per il proprio nucleo familiare, nei cinque anni antecedenti al bando.
LE PERPLESSITà. L’aspetto più critico del decreto Infrazioni riguarda la possibilità di concludere le gare entro il 2027.
Nonostante non si tratti di un rinnovo generalizzato, la misura è, comunque, a rischio bocciatura da parte dei tribunali. La Corte di giustizia europea, infatti, ha più volte ribadito l’illegittimità delle proroghe automatiche sulle concessioni, bocciando quelle al 2020 e al 2033, disposte dai precedenti governi, poiché erano in contrasto con la direttiva Bolkestein. Inoltre, a dicembre 2021 il Consiglio di Stato, con una sentenza dell’adunanza plenaria, ha annullato la validità della proroga al 2033 e imposto il termine tassativo del 31 dicembre 2023 per concludere le gare.
La differenza, in questo caso, è che la proroga non è imposta a livello nazionale, come è avvenuto nei casi precedenti, ma è lasciata alla discrezionalità dei singoli comuni, che si trovano nella difficile posizione di decidere tra la possibilità di aspettare il 2027 o espletare subito le gare.
A influenzare la scelta dei comuni potrebbe essere l’Autorità garante della concorrenza che, nei mesi scorsi, ha diffidato le amministrazioni locali che non hanno concluso le gare entro il 31 dicembre 2023, come imposto dal Consiglio di Stato.
CALCOLO DEGLI INDENNIZZI. In Senato il testo del decreto non ha subito modifiche, mentre nel passaggio alla Camera è stata aggiunta l’esclusione dalle gare per le associazioni sportive dilettantistiche che gestiscono spiagge. Un’altra modifica approvata dalla Camera consente ai concessionari di lasciare installati i manufatti amovibili fino all’aggiudicazione della gara, anche fuori stagione. Per quanto riguarda gli indennizzi, le associazioni di categoria dei balneari avevano chiesto che il valore degli stessi corrispondesse all’intero valore delle loro aziende, ma gli emendamenti che andavano incontro a questa istanza sono stati respinti.
Ad opporsi c'era anche la Commissione europea, che lo considerava «un vantaggio improprio per i concessionari uscenti in fase di gara». Resta, però, aperta la strada dell'equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, che dovrà essere precisata dal decreto attuativo del ministero delle Infrastrutture.
Di sicuro il periodo è inteso come i cinque anni precedenti alle gare: pertanto, i concessionari che investiranno nei prossimi due anni potranno essere avvantaggiati con il calcolo di un indennizzo più elevato.
Il decreto afferma che «in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il titolare uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni».
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