ROSETO
Borsacchio, arrivano osservazioni ministeriali alla legge regionale taglia-Riserva
E' l'Ufficio legislativo del ministero della Cultura a sollevare dubbi sulle competenze della Regione e, di conseguenza, sulla riperimetrazione dell'area protetta
ROSETO. Dopo il tanto dibattuto tra politica e associazionismo ambientalista, e non, ora sulla riperimetrazione della 'Riserva Borsacchio' arriva il parere dell’Ufficio legislativo del ministero della Cultura il quale, il 1 marzo scorso, ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all’Ufficio per le autonomie speciali e per l’esame di legittimità costituzionale della legislazione delle Regioni e delle Province autonome, alcune osservazioni sulla legge regionale Abruzzo 25 gennaio 2024, n. 4 che riduce a ventiquattro ettari la Riserva Naturale del Borsacchio.
Le osservazioni si concentrano particolarmente sull’art. 25 in cui si stabilisce che, dice l’Ufficio, «parte dei territori prima ricompresi nel Parco vengono sottratti sia alla tutela naturalistica quali aree protette, che alla correlata tutela paesaggistica, quest’ultima imposta ex lege sulle medesime aree, ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lett. f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio». Nonostante che la norma stessa sottoponga alla disciplina di tutela parchi, riserve nazionali o regionali, territori di protezione esterna dei parchi. A seguire, l’Ufficio legislativo del Ministero, molto opportunamente, richiama la precedente sentenza della Corte costituzionale n. 235 del 2022, con cui si dichiarava l’illegittimità costituzionale della Legge Regionale Abruzzo riferita al precedente caso dell’area del Parco naturale regionale del “Sirente Velino”.
Nell’atto dell’Ufficio ministeriale si rileva, altresì, la violazione del procedimento previsto dalla legge quadro sulle aree protette che prevede un complesso e preordinato coinvolgimento dei soggetti interessati; si ribadisce, inoltre, che nelle previsioni della legge quadro la partecipazione degli enti locali «alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco» siano principi fondamentali inderogabili. L’atto della regione, secondo l’Ufficio, determina unilateralmente una significativa revisione del perimetro di una Riserva dotata di un proprio Piano di assetto naturalistico in maniera illegittima. Si aggiungono considerazioni sulla reiterazione delle proroghe dei termini temporali per la presentazione delle domande per “Interventi straordinari di ampliamento” in deroga alle vigenti previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali.