TERAMO

Permesso di soggiorno per fare il papà, la Corte d’appello: “Figura insostituibile”

27 Gennaio 2025

Protagonista della storia è un cittadino cinese. In prima istanza il tribunale per i minorenni ha valutato che i familiari con cui convivono le due bambine di 6 e 10 anni, cioè madre e nonni materni, fossero in grado di sostituire la figura paterna. La Corte d’appello ha ribaltato la sentenza

TERAMO. Nei tempi infiniti di una politica migratoria lontana da risposte condivise, questa storia racconta altro. Perché i giudici si trovano davanti persone in carne e ossa, non gli stereotipi con cui ragiona la politica. E allora succede che un papà ottenga il permesso straordinario di soggiorno di due anni per assistere i figli minorenni dopo che, in prima istanza, gli era stato rifiutato.

Il caso è quello di un cittadino cinese sposato con una connazionale in regola con il permesso di soggiorno e con un lavoro. Hanno due figlie di 10 e 6 anni nate in Italia. Lui per qualche tempo ha lavorato in Ungheria, poi è tornato nel Teramano. Ha fatto richiesta al tribunale per i minorenni del permesso di soggiorno speciale per assistere le bambine così come previsto dall’articolo 31 del decreto legge 286 del 1988. Il tribunale per i minorenni ha rigettato l’istanza sostenendo che le bambine vivono con la mamma e con i nonni materni e che queste figure sono in grado di sostituire quella del papà. «Le minori nel tempo hanno beneficiato del supporto dei nonni materni conviventi», hanno scritto i giudici del tribunale per i minorenni, «che hanno supplito all’assenza del padre. Emerge con chiarezza che le minori hanno sempre vissuto con la madre e i nonni materni che sono state le principali figure di riferimento per le stesse. Il padre non risulta pertanto una figura centrale nella vita delle ragazze e ne consegue che un suo allontanamento non produrrebbe un pregiudizio irreparabile alla sana e corretta crescita delle minori».

Lui non si è arreso e assistito dall’avvocato Luca Macci ha fatto ricorso alla Corte d’appello che ha annullato il diniego del tribunale per i minorenni e ha concesso il permesso di soggiorno speciale, quello previsto dalla normativa per una durata di due anni. «L’allontanamento della figura paterna dal territorio nazionale», scrivono i giudici d’appello nel provvedimento, «esporrebbe le minori a una cesura del legame costruito e comunque al venir meno del supporto educativo e relazionale di una delle figure genitoriali con il rischio di incidere sul loro sviluppo personale minando la loro stabilità emotiva». Perché nessuno può sostituirsi alle figure dei genitori. E aggiungono: «I servizi sociali incaricati dell’indagine socio sanitaria hanno evidenziato che i genitori delle minori erano vissuti separati per motivi di lavoro; che nella famiglia regnava un clima sereno; che l’abitazione della coppia, nella quale vivevano anche i nonni materni delle minori, era adeguata alle esigenze familiari; che in attesa di trovare un lavoro il papà si occupava della gestione della casa, della preparazione dei pasti e della cura dei minori quando la madre era occupata; che le minori erano ben integrate nel contesto scolastico, seguivano corsi di sport e danza e avevano legami affettivi con entrambe le figure genitoriali. Tali informazioni attestano l’esistenza della relazione tra le minori e la figura paterna, evidentemente rafforzata a seguito del trasferimento dell’uomo nel nostro Paese. La positività dei rapporti familiari, rilevata nella relazione dei servizi sociali, appare in grado di garantire alle minori stabilità».

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