Ma una ditta edile fa condannare il Comune

Villette costruite su terreni edificabili e poi diventati agricoli col nuovo Prg: il Tar accoglie il ricorso

LANCIANO. Aveva iniziato a costruire tre villette sui terreni di sua proprietà. Ma quattro anni dopo, con il nuovo piano regolatore generale, il Comune ha trasformato gli stessi terreni da edificabili a zona agricola, ordinando alla ditta di demolire gli edifici già realizzati. Adesso il Tar dà ragione ai costruttori.

È finito davanti ai giudici amministrativi il contenzioso tra il Comune di Lanciano e la Frentana Costruzioni srl. Quest’ultima è proprietaria di terreni edificabili nelle contrade di Santa Liberata e San Iorio, improvvisamente diventati agricoli con l’approvazione del nuovo Prg nel novembre 2011. La ditta, che nel 2005 era stata autorizzata a costruire sei villette (poi aumentate a undici con il permesso di costruire in variante nel 2007), aveva iniziato i lavori di soli tre edifici, oggi realizzati per circa l’80%. Anche se poi, sembra per motivi finanziari, aveva sospeso l’esecuzione dei lavori. Nel 2012 il dirigente del settore urbanistica ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate, dichiarando anche la decadenza dei permessi di costruire.

La ditta ha impugnato al Tar questi atti e la deliberazione del novembre 2011, con la quale il consiglio comunale ha approvato il nuovo Prg, nella parte in cui i terreni di proprietà della società sono stati inseriti in zona agricola, chiedendo anche il risarcimento dei danni subiti (per il solo acquisto dei terreni la ditta avrebbe speso oltre un milione di euro). Nel nuovo piano regolatore, parte dei terreni della Frentana Costruzioni srl sono stati sottoposti a vincolo Pai, poiché sorgono su un’area classificata come “a pericolosità molto elevata”. Ma, secondo i giudici amministrativi, non per questo il Comune può chiedere la demolizione degli edifici che vi sono stati parzialmente realizzati.

«L’ordinanza del Comune è illegittima», si legge nella sentenza che condanna il Comune e annulla gli atti, «la decadenza dalla concessione edilizia non implica la demolizione delle opere edilizie realizzate, che non possono essere ritenute abusive. Il consiglio comunale avrebbe dovuto procedere a un’adeguata comparazione dei vari interessi coinvolti», continua il collegio che giudica «illegittimo, per difetto di motivazione, lo strumento urbanistico relativamente alla parte con cui si è proceduto all’inserimento in zona agricola dei terreni sui quali sorgono i tre edifici». (s.so.)

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