Sospeso dalla Sevel, azienda condannata 

Giordano Spoltore (Slai Cobas) era stato fermato per 2 giorni Ora la fabbrica del Ducato deve pagare 4mila euro di spese

ATESSA. Aveva ricevuto una contestazione disciplinare da Sevel, sanzionata con due giorni di sospensione dal lavoro, per aver eseguito negligentemente il lavoro affidatogli, ma tutti i gradi di giudizio gli danno ragione. È accaduto a Giordano Spoltore, dipendente dello stabilimento dei Ducato e coordinatore provinciale di Chieti dello Slai Cobas per la cui vicenda si è espressa nei giorni scorsi anche la suprema Corte di cassazione, con ordinanza n.13211/2022 emessa lo scorso 27 aprile. «La sentenza», commenta Spoltore, «stabilisce in modo inoppugnabile quanto già sentenziato in primo grado e dalla Corte d'appello dell'Aquila: "la sanzione disciplinare risulta irrogata per la mancata esecuzione di un’operazione in ordine alla quale non vi era prova certa della riconducibilità al ciclo di lavorazione della postazione cui ero addetto”. Le motivazioni datoriali», prosegue il rappresentante sindacale, «sono state definitivamente ritenute inammissibili, respingendo l'ennesimo tentativo persecutorio dei responsabili aziendali di delegittimare i rappresentanti dello Slai Cobas, organizzazione sindacale conflittuale e determinata, da anni in Sevel a tutela esclusiva degli interessi operai».
I fatti risalgono al 5 settembre 2017. L’azienda aveva sanzionato Spoltore, addetto al reparto verniciatura, per la “mancata esecuzione di un’operazione lavorativa che aveva comportato lo ‘scarto’ della scocca da parte della delibera della linea finale ed il successivo invio della stessa nell’area ‘rappezzi’ per il recupero”. Il giudice del lavoro del tribunale di Lanciano, Cristina Di Stefano, nel 2019, aveva tuttavia condannato l'azienda del Ducato: dal dibattito in istruttoria e dalle prove testimoniali era emerso che “il mancato intervento lavorativo addebitato dall’azienda era invece di competenza della postazione lavorativa successiva a quella dello Spoltore”. Il tribunale aveva quindi condannato la Sevel all’annullamento della contestazione, al risarcimento dei giorni non retribuiti comprensivi di interessi e al pagamento degli oneri legali. Il ricorso dell'azienda è stato dichiarato inammissibile anche dai giudici di ultima istanza che hanno condannato la Sevel al pagamento delle spese per 4mila euro, oltre ad altri 200 euro per esborsi accessori secondo la legge. (d.d.l.)
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