Medico non riassunto l’Asl pagherà 600mila euro
La sentenza è arrivata dopo una controversia legale durata dieci anni Al professor Carlei era stato negato un incarico direzionale in ospedale
L’AQUILA. Il Consiglio di Stato ha condannato l’Asl a risarcire un medico il quale, oltre dieci anni fa, chiese, in previsione della scadenza di un incarico assistenziale a Teramo, di essere inserito nella convenzione in corso con altre Asl, e in primo luogo con quella dell’Aquila, al fine di avere un incarico di direzione di una struttura ospedaliera che consentisse di mantenere la continuità assistenziale. Affidamento che non ci fu e, dopo una controversia legale durata anni, è arrivata la sentenza inappellabile che condanna l’Azienda sanitaria a pagare arretrati e a rifondere altre indennità al professor Francesco Carlei. Oltre che a dargli un incarico adeguato alle sue qualifiche. La cifra da pagare, secondo calcoli arrotondati per difetto dal ricorrente, è di 600mila euro. «L’Asl», si legge nella motivazione del Consiglio di Stato, «nel corretto uso della discrezionalità, deve comunque osservare gli impegni derivanti dall’accordo attuativo tra Università e Asl stipulato nel 2003 che indica l’attività assistenziale convenzionata come connessa in modo inscindibile all’attività didattica e ricerca svolta dalla facoltà di Medicina e stabilisce che l’individuazione dei professori, che svolgono attività assistenziale, viene effettuata d’intesa tra Asl e Università».
«Peraltro», proseguono i giudici, «a prescindere dalle disposizioni di legge e convenzionali che impongono all’Asl di garantire al ricorrente l’esercizio dell’inscindibile attività assistenziale, nel caso specifico non appaiono così ineludibili neanche le prospettate preminenti ragioni di organizzazione aziendale rispetto alla invarianza della spesa sanitaria complessiva: infatti con dichiarazione del 13 settembre 2011, il professor Amicucci , direttore di chirurgia generale, nell’esprimersi favorevolmente sull’ipotesi di convenzionamento di Carlei, ordinario di Chirurgia generale, rappresentava l’utilità dell’inserimento in convenzione di Carlei anche in considerazione del raccordo clinico didattico in seguito al pensionamento del professor Citone».
Nelle 30 pagine di motivazione si fanno varie censure circa l’esclusione di Carlei oltre ad altre valutazioni. «Il pregiudizio che l’Asl deve risarcire a Carlei comprende in primo luogo tutti i trattamenti aggiuntivi e le indennità previste per i professori di prima fascia che svolgono attività assistenziale». I giudici precisano che spettano al ricorrente, assistito dall’avvocato romano Andrea Reggio D’Aci, «gli interessi che matureranno dalla data del deposito della sentenza fino al concreto soddisfo del creditore». Il ricorrente, al riguardo, confida in una rapida definizione della controversia con il reintegro, proprio per evitare che non sia la collettività a pagare per l’inerzia dell’Azienda già sollecitata ad applicare la sentenza.
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