Scommesse, il Tar: «Niente licenza a chi non ha la concessione»

I giudici amministrativi hanno bocciato il ricorso presentato dal titolare di un centro di Luco dei Marsi

L’AQUILA. La licenza di pubblica sicurezza per la raccolta delle scommesse non può essere rilasciata a centri scommesse collegati a bookmaker privi di concessione statale.

È quanto ha stabilito il tribunale amministrativo dell’Abruzzo nella sentenza che respinge il ricorso presentato dal titolare di un centro di Luco dei Marsi. Il collegio ricorda che «la qualità di concessionario costituisce tuttora il presupposto imprescindibile laddove la legge stabilisce che la licenza può essere data esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di ministeri o di altri enti, ai quali la legge riserva, appunto, la possibilità di svolgere l’attività suddetta». Non è dunque possibile richiedere la licenza se il centro non fa capo a un concessionario autorizzato dallo Stato. I giudici, inoltre, riferisce Agipronews, ricordano che la giurisprudenza «esclude che il descritto sistema concessorio-autorizzatorio imposto dal nostro ordinamento si ponga in contrasto con l’ordinamento comunitario».

E dunque «l’incertezza riguardante il soggetto realmente responsabile (non concessionario) costituisce, invero, di per sé, un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l’autorizzazione in quanto si pone in contrasto con le esigenze di tutela del consumatore, anch’esse protette dal diritto comunitario, di cui l’ordinamento interno non può evidentemente disinteressarsi, atteso che gli effetti dei contratti di scommesse si producono anche nel nostro ordinamento, nell’ambito del quale vengono fatte le puntate e pagate le vincite». Il ricorso era stato presentato contro i il provvedimento della Questura dell’Aquila con il quale è stata respinta la richiesta del rilascio di licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio dell’attività di intermediazione telematica al Centro trasmissione dati di Luco dei Marsi, per conto della “Stanleybet Malta Limited”, ordinando la cessazione immediata dell’attività.

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