ABRUZZO / CORONAVIRUS

Zona gialla: che cosa si può fare

Le risposte alle domande più frequenti su spostamenti, ristoranti e visite

Da oggi, lunedì 1 febbraio, misure meno restrittive per l’Abruzzo con il ritorno in area gialla, anche se la parola d’ordine resta prudenza. Dalla riapertura di ristoranti e musei agli spostamenti consentiti all’interno della propria regione, fino a disposizioni meno note rispetto alle consuete, ecco alcune risposte sulle regole che entrano in vigore.
Sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione?
In quest'area è possibile consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5 alle 18. La vendita con asporto è possibile anche dalle 18 alle 22, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice Ateco 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice Ateco 47.25). La consegna a domicilio è invece consentita senza limiti di orario.
A quali regole devono attenersi i commercianti che svolgono attività diverse da quelle di ristorazione?
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Cosa è previsto per i musei?
I musei saranno aperti dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi, con modalità di fruizione contingentata e nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.
È possibile praticare l’attività venatoria?
Sì, ovunque, rimanendo sempre all'interno della propria Regione o Provincia autonoma.
È possibile andare in palestra o piscina per fare attività motoria e sportiva?
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del Coni o del Cip. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base.
Quali sono le regole generali in vigore sugli spostamenti?
Fino al 15 febbraio, in area gialla, è consentito spostarsi tra le ore 5 e le 22, all’interno della propria Regione o Provincia autonoma. Gli spostamenti verso altre Regioni o Province autonome sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, ma è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
È consentito andare a trovare amici e parenti?
Ci si può spostare una sola volta al giorno verso un’altra abitazione privata della stessa Regione o Provincia autonoma, tra le ore 5 e le 22, in un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti?
Sì, rientrano fra le esigenze lavorative.
È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì ci sono dei limiti?
Dal 16 gennaio le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021. Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e ci si può recare unicamente tale nucleo.
È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro?
È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da Covid-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore.
È consentito spostarsi tra regioni per fare un atto pubblico notarile di compravendita?
Sì, lo spostamento è configurabile come tra quelli per ragioni di necessità se l’immobile ad esempio si trova in una regione diversa da quella in cui si vive.
Chi ha i genitori anziani ma in buona salute che vivono in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla sua, può andare a trovarli?
No, fino al 15 febbraio questi spostamenti sono vietati. Saranno invece nuovamente consentiti dopo tale data (salva l’eventuale sopravvenienza di nuove disposizioni limitative).
In base alle disposizioni in vigore, è consentito recarsi in un’altra Regione o Provincia autonoma per turismo?
Gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione o Provincia autonoma non sono consentiti fino al 15 febbraio compreso. Il divieto comprende anche gli spostamenti verso alloggi presi in locazione breve (fino a 30 giorni).
Le persone separate o divorziate possono andare a trovare i figli minorenni anche in un’altra Regione o Provincia autonoma?
Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti.
È consentito fare attività motoria?
Sì, dalle 5 alle 22.
Si può utilizzare la bicicletta?
Sì, per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per l’attività motoria all’aperto, nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per l’attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.
È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?
Si possono svolgere assemblee condominiali in presenza ma è fortemente consigliato tenerle in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
Cosa prevede il decreto per le manifestazioni?
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.